Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26402 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2566-2021 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO, 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MINUCCI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALITALIA SERVIZI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 29321/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

RILEVATO

che:

1. con ricorso ex art. 391-bis c.p.c., M.G. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Sezione prima civile di questa Corte n. 29321 del 22/12/2020, nella parte in cui, tanto nell’intestazione (pag. 1) quanto nei “fatti di causa” (pag. 2 e 3) del provvedimento, ha erroneamente indicato la controricorrente come “Alitalia – Linee Aeree Italiane” S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, piuttosto che, correttamente, “Alitalia Servizi” S.p.a. in Amministrazione straordinaria;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

3. la domanda può essere accolta, trattandosi, per quanto rappresentato dal ricorrente, di errore materiale nella indicazione dell’attuale denominazione di controparte, cui il ricorso è stato ritualmente notificato;

5. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018).

PQM

Accoglie il ricorso e dispone che, alle pag. 1,2 e 3 dell’ordinanza di questa Corte n. 29321 del 22/12/2020, laddove è scritto “Alitalia – Linee Aeree Italiane” si intenda scritto “Alitalia Servizi”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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