Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26409 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10881-2020 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MANFIO VITTORIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di VERONA SEZIONE di PADOVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4294/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 9.10.2019, la quale ha respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che essa ha ritenuto come l’appello sia aspecifico, per il mancato rispetto dell’art. 342 c.p.c., non rivolgendo l’appellante specifiche critiche alla decisione impugnata, in ordine a nessuno dei passaggi di cui la stessa si compone, con radicale aspecificità dell’appello, anche richiamando giurisprudenza non attinente; ha poi aggiunto che, comunque, il soggetto non è credibile, né ha allegato vicende sussumibili nelle fattispecie varie di protezione, trattandosi di una mera lite a carattere privato, ed esponendo la situazione generale della Nigeria, paese del richiedente, infine escludendo la sussistenza di qualsiasi situazione di particolare vulnerabilità;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

– che i motivi deducono:

1) violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., per motivazione apparente ed omesso esame di fatto decisivo, non avendo la corte territoriale adeguatamente giustificato l’assenza delle condizioni per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonché alla lett. c);

2) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sul dovere di cooperazione istruttoria e negata credibilità del richiedente, non avendo bene esaminato i documenti prodotti;

3) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omesso esame ed omessa motivazione, in quanto la corte non ha operato una valutazione individuale della situazione del richiedente e della Nigeria in generale;

– che i motivi sono manifestamente inammissibili, perché non attaccano affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata sulla violazione dell’art. 342 c.p.c.;

– che, infatti, essi censurano una motivazione della corte territoriale, resa dopo che la stessa si è ormai spogliata dal potere decisorio, affermando la netta specificità dell’atto di appello, onde ogni altra considerazione risulta resa ad abundantiam;

– che, dunque, il ricorso mira a censurare affermazioni costituenti argomenti ad abundantiam, svolti dopo che il giudice si era ormai privato del potere decisorio (cfr., e plurimis, Cass. 17 gennaio 2019, n. 109; Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037; Cass. 10 aprile 2018, n. 8755; Cass. 22 novembre 2010, n. 23635);

– che, inoltre, essi intendono ripetere un giudizio sul fatto in questa sede;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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