LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31980-2018 proposto da:
SIREMAR SICILIA REGIONALE MARITTIMA SPA IN AS, in persona dei legali rappresentanti pro tempre, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22, presso lo studio dell’avvocato GUIDO GRANZOTTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO VERGANI;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso la sede della FUNZIONE AFFARI LEGALI dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO FILIPPETTO, ANTONIA PINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 308/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 28/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con atto di citazione in appello del 18 febbraio 2011, Siremar -Sicilia Regionale Marittima S.p.A., impugna la sentenza del 21 gennaio 2010 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione distaccata di Milazzo, con la quale era stato riconosciuto il risarcimento dei danni reclamati da Poste Italiane S.p.A. in conseguenza del furto di effetti postali avvenuto ad opera di ignoti in data 28 agosto 1997 a bordo della motonave “*****”;
la appellante chiedeva preliminarmente la improcedibilità della domanda in pendenza della procedura di amministrazione straordinaria che interessava la Siremar, l’incompetenza del giudice adito in favore del foro di Roma, lamentava l’erroneo inquadramento giuridico della fattispecie, attesa la ritenuta deroga alla disciplina del Codice della navigazione, in favore del Codice postale e conseguente limitazione del risarcimento del danno. Contestava il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale in concorso con quella contrattuale nell’ambito del trasporto marittimo di cose, censurava, altresì, la liquidazione del danno. Si costituiva Poste italiane S.p.A. ribadendo la fondatezza della propria pretesa;
la Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 28 marzo 2018 respingeva l’appello riconoscendo alla domanda azionata da Poste Italiane la natura di debito di valore con applicazione della rivalutazione monetaria degli interessi compensativi, provvedendo sulle spese poste a carico della appellante;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Siremar affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso Poste italiane S.p.A..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce la non cumulabilità della responsabilità contrattuale e di quella extracontrattuale nella fattispecie del trasporto marittimo di cose; l’errato inquadramento operato dalla Corte territoriale non avrebbe consentito di prendere in considerazione l’intervenuta prescrizione del diritto azionato da Poste Italiane. Al contrario, in tema di trasporto marittimo di cose non sarebbe consentito il cumulo tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale. In tal senso si è espressa la dottrina e anche la giurisprudenza che ha richiesto l’indicazione di una specifica violazione del principio del neminem ledere e non il semplice inadempimento agli obblighi che trovano fonte esclusiva nel rapporto contrattuale. Nel caso di specie, una specifica violazione dell’art. 2043 c.c., nel trasporto in questione, non sarebbe configurabile e il richiamo alla giurisprudenza di legittimità contenuto nella decisione della Corte d’Appello non sarebbe pertinente;
con il secondo motivo si lamenta la violazione del principio di specialità del diritto marittimo come codificato dall’art. 1 c.n.. In particolare, la Corte d’Appello avrebbe disapplicato tale norma che limita il ricorso all’applicazione del diritto civile nell’ipotesi di mancanza di disposizioni del diritto della navigazione. La specialità e la prevalenza di tali ultime fonti renderebbe incoerente la possibilità di scelta accordata dal giudice di appello al danneggiato, tra rimedi previsti dal Codice della navigazione ovvero dal Codice civile;
con il terzo motivo si lamenta la prescrizione o la decadenza del diritto vantato da Poste Italiane ai sensi dell’art. 438 c.n.. Tale norma prevede che i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono nel termine di sei mesi dalla consegna delle cose e, nel caso di applicazione, avrebbe consentito di rigettare la domanda di Poste italiane;
rileva la Corte che, ad un più approfondito esame, non sussistono le condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 o 5, con conseguente trasmissione alla pubblica udienza della Terza sezione.
P.Q.M.
La Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021