Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26411 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11259-2020 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO NICOLETTA MARIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 2113/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 15/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 15.4.2020, la quale ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero intimato si costituisce ai fini della partecipazione alla eventuale udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

– che l’unico motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2006, art. 8, comma 2, e la nullità della decisione, perché la sentenza impugnata avrebbe svolto considerazioni ripetitive, senza prendere in esame la situazione del richiedente;

– che il giudice del merito ha ritenuto come i fatti narrati dal richiedente, cittadino della Nigeria, oltre a palesarne la completa inattendibilità ed inveridicità (attese le incongruenze, ivi riportate, afferenti fatti centrali e non di dettaglio, già ravvisate dalla commissione territoriale) non integrino i presupposti del diritto al rifugio e della protezione sussidiaria, né esistendo nel paese una situazione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base di completi e recentissimi rapporti internazionali e fonti riconosciute, esaminati dal giudice, il quale ha svolto un’amplissima e dettagliata motivazione, che dà conto della situazione attuale del paese di origine; infine, ha escluso la sussistenza di qualsiasi situazione persino allegata di particolare vulnerabilità, esaminandone la situazione, come dedotta;

– che il ricorso è manifestamente inammissibile;

– che il motivo neppure si confronta con la sentenza impugnata, che, al contrario dell’assunto apodittico nel motivo esposto, prende in esame proprio la specifica situazione del richiedente, di cui enuncia tutte le ripetute incongruenze e contraddittorietà già nel racconto esposto: onde è il motivo che difetta della stessa considerazione della ratio decidendi della sentenza impugnata, in cui era, invece, ben evidente la lunga, circostanziata e completa motivazione del giudice del merito;

– che, in definitiva, sotto il velo della denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale, il ricorrente ha in realtà inteso rimettere inammissibilmente in discussione l’accertamento di merito svolto dal Tribunale;

– che non occorre provvedere sulle spese;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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