Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26417 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12172-2020 proposto da:

J.O. ALIAS G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5366/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 4.9.2019, la quale ha ritenuto inammissibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

– che i motivi deducono:

1) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 19, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, per avere il giudice del merito ritenuto aspecifici i motivi di appello, quanto alla protezione sussidiaria, al contrario essendo ben chiari, avendo il ricorrente ivi insistito sulla situazione difficile del Gambia, anche carceraria;

2) violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 8 e 13 Cedu, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, per avere il giudice del merito ritenuto generiche le allegazioni in tema di protezione umanitaria, quando il ricorrente aveva segnalato le carenze della decisione di primo grado, quanto al giudizio comparativo, ed egli vive una situazione di vulnerabilità, dato che in Italia ha un contratto di lavoro di tipo agrario;

– che la corte territoriale ha ritenuto che: a) i motivi di appello sono in gran parte incoerenti con la decisione di primo grado, laddove il richiedente è stato ritenuto non credibile nella sua narrazione, date le contraddizioni fra le diverse versioni rese, e nulla osservano di rilevante circa tale giudizio di inattendibilità; b) quando le valutazioni siano ritenute inattendibili, non si dà corso all’ulteriore approfondimento istruttorio officioso, a meno che ciò non sia dipeso da impossibilità di fornire riscontri, e dunque nella specie correttamente non si è concretizzato il dovere di cooperazione istruttoria; c) circa la protezione umanitaria, non sono state nemmeno allegate le ragioni che la integrerebbero, non essendo tale la prestazione di lavoro stagionale agricolo a tempo determinato; per tali ragioni, l’appello è stato ritenuto inammissibile;

– che, ciò posto, il ricorso si palesa inammissibile;

– che, invero, la corte territoriale ha ritenuto, in parte, i motivi di appello aspecifici, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., avendo l’appellante meramente riproposto le tesi sostenute in primo grado, senza farsi carico di superare l’essenziale valutazione di non credibilità del medesimo, espressa sia dalla commissione territoriale, sia dal tribunale;

– che, in tal senso, correttamente la corte del merito ha ritenuto l’appello inammissibile, posto che il giudizio di non credibilità non è stato ivi adeguatamente contrastato, né lo è la statuizione di non darsi corso alla ulteriore istruttoria, in presenza di un racconto lacunoso, contraddittorio e non affidabile;

– che, infatti, si è già chiarito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340) che “La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito”, e che (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate”;

– che, dunque, a fronte delle valutazioni di non credibilità operate, entrambi i motivi intendono ripetere il giudizio sul fatto e si palesano già per tale ragione inammissibili;

– che, altresì, le ragioni di insussistenza della particolare vulnerabilità del richiedente, esposte dal giudice territoriale, restano affidate al giudizio sul fatto: in particolare, il ricorso omette di rapportarsi con la constatazione che, una volta stabilita la non credibilità del racconto posto a base della decisione di espatrio, nessun peso può essere in sé attribuito alla deduzione in ordine ai livelli di integrazione del richiedente, poiché ogni eventuale termine di comparazione – rappresentato dalla situazione personale vissuta nel paese di origine – è giustappunto da ritenere definitivamente minato dalla valutazione di non affidabilità (cfr. Cass. 11novembre 2020, n. 25371);

– che non occorre provvedere sulle spese, non svolgendo difese l’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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