LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18323-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
CSC SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8109/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 30/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’atto di contestazione per l’anno d’imposta 2011 relativo ad IVA ed altro con il quale l’Agenzia delle entrate aveva irrogato sanzioni a suo carico per complessivi Euro 16.601,42 a seguito del mancato versamento delle somme dovute per l’adesione a sanatorie previste dalla L. n. 289 del 2002;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che l’irrogazione della sanzione deve essere preceduta da un atto di avvio dell’azione esecutiva in quanto il D.L. n. 138 del 2011, art. 2, comma 5 bis, prevedeva espressamente che l’Agente di riscossione, per recuperare le somme dichiarate e non versate dal contribuente per le sanatorie ex L. n. 289 del 2002, era tenuto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e cioè entro il 17 ottobre 2011, ad avviare una ricognizione dei pagamenti dei contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e, nei successivi trenta giorni (e cioè entro il 16 novembre 2011), dovevano provvedere ad avviare ogni azione esecutiva necessaria, anche mediante l’invio di una intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla previa scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011; soltanto in caso di mancato pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il detto termine poteva essere irrogata, ai sensi del D.L. n. 138 del 2011, art. 2, comma 5 ter, una sanzione pari al 50% delle predette somme.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 138 del 2011, art. 2, commi 5-bis e 5-ter, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che l’omesso invio di una intimazione ad adempiere, prima dell’irrogazione delle sanzioni previste dal comma 5-ter citato, possa pregiudicare la validità del relativo atto di irrogazione.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021