LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 955/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in *****, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
T.A.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Attilio Pellegrini Sica, con studio in Milano, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Laura Chiarini, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento.
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 28 maggio 2019 n. 2310/21/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che, sulla questione della natura procedimentale dei termini previsti dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2-bis e comma 2-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, la quale viene in decisivo rilievo nella presente controversia, si sono delineati orientamenti difformi della Corte, essendosi affermato, talora, che essi si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102 (così: Cass., Sez. 6-5, 28 novembre 2018, n. 30742; Cass., Sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29632; Cass., Sez. 6-5, 6 febbraio 2020, n. 2804; Cass., Sez. 6-5, 26 giugno 2020, n. 12745; Cass., Sez. 6-5, 16 febbraio 2021, n. 65; Cass., Sez. 6-5, 26 maggio 2021, n. 14298; Cass., Sez. 6-5, 27 maggio 2021, n. 14834), talaltra che la presunta natura procedimentale della norma di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, collide, altresì, con il tradizionale criterio della sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e, dunque, di diritto sostanziale, e non già nel codice di rito, e pone il contribuente che, sulla base del quadro normativo previgente, non avrebbe avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione in condizione di sfavore, poiché pregiudica l’effettivo espletamento del diritto di difesa, in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Cass., Sez. 5", 21 dicembre 2018, n. 33223; Cass., Sez. 6A-5, 2 ottobre 2020, n. 21018);
ritenuto, pertanto, alla stregua delle delineate divergenze, come è stato già apprezzato in altri procedimenti (Cass., Sez. 6-5, 29 aprile 2021, n. 11283; Cass., Sez. 6-5, 18 maggio 2021, n. 13477), non ricorrono le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c.;
visto l’art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Sezione Tributaria e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021