LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9700-2019 proposto da:
C.M., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO ***** SAS e DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE C.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI, 12, presso lo studio dell’avvocato SILVIA GERMINI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERO TRONCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 229/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
RILEVATO
che:
con ricorso basato su due motivi e illustrato da memoria, M.A. e C.M. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano n. 229/2019, pubblicata il 17 gennaio 2019, con cui, in accoglimento del proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10562/2017, pubblicata il 19 ottobre 2017, è “stato “revoca (to) e dichiara (to) inefficace nei confronti del Fallimento appellante l’atto di trasferimento del diritto di proprietà, contenuto nell’atto a ministero del notaio L.M.E. di Foggia del ***** repertorio *****, n. raccolta *****, trascritto il ***** al Reg. Gen. ***** e Reg. Part. *****, per la quota di un mezzo dell’immobile sito in *****, avente ad oggetto” le unità immobiliari indicate specificamente nel dispositivo della sentenza di secondo grado, e sono state adottate le ulteriori conseguenti statuizioni;
il Fallimento ***** S.a.s. e del socio illimitatamente responsabile C.P. ha resistito con controricorso;
l’intimata società non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021