Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.2643 del 04/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9700-2019 proposto da:

C.M., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO ***** SAS e DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE C.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI, 12, presso lo studio dell’avvocato SILVIA GERMINI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERO TRONCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

RILEVATO

che:

con ricorso basato su due motivi e illustrato da memoria, M.A. e C.M. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano n. 229/2019, pubblicata il 17 gennaio 2019, con cui, in accoglimento del proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10562/2017, pubblicata il 19 ottobre 2017, è “stato “revoca (to) e dichiara (to) inefficace nei confronti del Fallimento appellante l’atto di trasferimento del diritto di proprietà, contenuto nell’atto a ministero del notaio L.M.E. di Foggia del ***** repertorio *****, n. raccolta *****, trascritto il ***** al Reg. Gen. ***** e Reg. Part. *****, per la quota di un mezzo dell’immobile sito in *****, avente ad oggetto” le unità immobiliari indicate specificamente nel dispositivo della sentenza di secondo grado, e sono state adottate le ulteriori conseguenti statuizioni;

il Fallimento ***** S.a.s. e del socio illimitatamente responsabile C.P. ha resistito con controricorso;

l’intimata società non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472