LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20001/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
il fallimento della “***** S.r.l. “, con sede in Monastir (SU), in persona del curatore pro tempore;
– intimato –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna – Sezione Staccata di Sassari il 17 giugno 2019 n. 416/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 luglio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna – Sezione Staccata di Sassari il 17 giugno 2019 n. 416/08/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per IRAP e IVA relative agli anni 2005 e 2006, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti del fallimento della “***** S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro il 9 dicembre 2009 n. 210/02/2009. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia per mancata prova della notifica ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20. Il fallimento della “***** S.r.l.” è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello per carenza di prova della notifica del ricorso.
2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello con motivazione meramente apparente.
Ritenuto che:
Preliminarmente, il collegio ritiene di dover acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna – Sezione Staccata di Sassari, essendo necessario verificare il deposito della notifica dell’atto di appello.
Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile addivenire alla decisione dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo, dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento iscritto al n. 123/2011 R.G. presso la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna – Sezione Staccata di Sassari e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021