Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26513 del 30/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27046/2014 R.G. proposto da:

B.G., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Borghese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angela Perrone, sito in Roma, via Tuscolana, 346;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 334/23/13, depositata il 2 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– B.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 2 ottobre 2013, che, in accoglimento dell’appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento di una cartella di pagamento;

– il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente in ragione della mancata prova della regolare notifica dell’avviso di accertamento posto a fondamento dell’atto impugnato;

– ha, quindi, accolto il gravame dell’ufficio evidenziando che non sussisteva né il vizio di incompetenza per territorio dell’organo che aveva emesso l’avviso di accertamento, né il dedotto vizio di notifica di tale atto;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia la “mancata produzione del giudizio di I grado della prova della notifica dal contribuente dell’avviso di accertamento… prodotto solo tardivamente in sede d’udienza d’appello dall’appellante”;

– con il secondo motivo deduce la “irregolarità della notifica ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in quanto i documenti, prodotti dall’appellante… risultavano privi delle formalità volute dalla legge e di riferibilità all’atto che si assume notificato”;

– con l’ultimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, del D.L. 30 agosto 1993, n. 311, artt. 62 bis e 62 sexies, e dell’art. 2721 c.c., per aver la Commissione regionale omesso di tenere in considerazione il contenuto delle controdeduzioni e impedito al difensore di svolgere al meglio le sue difese in udienza;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto, oltre ad essere articolati in termini generici, poggiano su assunti fattuali che non trovano conferma nella sentenza impugnata;

– orbene, la deduzione del vizio di violazlione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (così, Cass., S.U., 12 novembre 2020, n. 25573);

– con il terzo motivo la contribuente si duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della mancata rilevazione da parte del giudice di appello del difetto di legittimazione ad agire dell’Ufficio che ha operato l’accertamento, in quanto emesso dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Napoli *****, anziché dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Napoli *****;

– il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza della questione, in quanto nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento non è possibile far valere vizi derivati dall’illegittimità del prodromico avviso di accertamento, a meno che non sia offerta prova, che tale avviso non sia stato notificato;

– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese processuali, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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