LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso n. 27486-2020 proposto da:
G.S., quale procuratore di S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via FRANCESCO SAVERIO NITTI n. 11, presso il proprio studio legale;
– ricorrente –
contro
CIRIO HOLDING S.P.A. in Amministrazione Straordinaria;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10810/2020 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 05/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano.
FATTO E DIRITTO
L’avvocato G.S. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 10810, depositata il 05/06/2020, laddove non ha disposto la distrazione delle spese liquidate in favore del suo assistito S.M. nei confronti della Cirio Holding S.p.a. in amministrazione straordinaria;
il ricorso è stato notificato alla Cirio Holding S.p.a. in amministrazione straordinaria che non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio;
non sono state depositate memorie;
Ritenuto che: l’Avvocato G.S., difensore del controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese legali;
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Sez. U n. 16037 del 07/07/2010; Cass. n. 00293 del 10/01/2011; Cass. n. 08578 del 11/04/2014);
il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che la motivazione della sentenza di questa Corte n. 10810, depositata il 05/06/2020, alla pag. 12 sia integrata come segue, dopo la parola “dispositivo”: “e da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore del difensore del controricorrente” e il dispositivo sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore dell’Avv. G.S. ai sensi dell’art. 93 c.p.c.” dopo le parole “ed agli accessori di legge”;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
PQM
La Corte dispone che la motivazione della sentenza n. 10810 depositata il 05/06/2020 alla pag. 12 sia integrata come segue, dopo la parola “dispositivo”: “e da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore del difensore del controricorrente” e il dispositivo sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore dell’Avv. G.S. ai sensi dell’art. 93 c.p.c.” dopo le parole “ed agli accessori di legge”;
dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021