Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26550 del 30/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18692 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

L.M. (C.F.: *****) rappresentata e difesa dall’avvocato Scifo Stefano (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di G.M. (C.F.: *****) rappresentata e difesa dall’avvocato Spinnato Lorenzo (C.F.: *****);

– controricorrente –

e L.R. (C.F.: *****);

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 2431/2018, pubblicata in data 5 dicembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

L.M. e L.R., sulla base di due distinti atti di precetto, hanno proceduto ad esecuzione forzata per espropriazione immobiliare nei confronti di G.M., la quale ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deducendo la nullità dell’atto di pignoramento, nonché opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando il diritto della L. di procedere all’esecuzione forzata per gli importi precettati.

Sospesa l’esecuzione, la G. ha instaurato il giudizio di merito a cognizione piena, chiedendo, in via principale, la dichiarazione di nullità del pignoramento e, in subordine, l’accertamento dell’erroneità degli importi pretesi in via esecutiva dalle creditrici procedenti e la compensazione con un proprio controcredito.

Il Tribunale di Agrigento ha accolto la domanda principale, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e ha dichiarato assorbite quelle subordinate.

La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello delle L..

Ricorre L.M., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso G.M..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata L.R..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La ricorrente ha fatto pervenire memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla qualificazione giuridica del gravame, e con riferimento agli art. 615,616, e 618 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Agrigento, non potesse essere soggetta a gravame davanti la corte territoriale, ma solo soggetta a ricorso per cassazione, quale opposizione agli atti esecutivi”.

La ricorrente sostiene che, avendo il tribunale espressamente affermato che erano state proposte sia una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. che una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile il proprio appello sul presupposto che si trattava di una domanda qualificata dal giudice di primo grado esclusivamente in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Il motivo per un verso non coglie adeguatamente il senso della pronuncia impugnata, mentre, per altro verso, è manifestamente infondato.

Il tribunale ha affermato che era stata proposta dalla G., in via principale, opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (con la deduzione della nullità dell’atto di pignoramento) e, solo in via subordinata, per il caso di rigetto della prima, opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (con la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata delle creditrici procedenti).

Ha quindi accolto l’opposizione agli atti esecutivi, dichiarando assorbita l’opposizione all’esecuzione.

La corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile il gravame delle L. in relazione alla decisione sull’opposizione agli atti esecutivi, essendo la relativa pronuncia impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (come in definitiva riconosce la stessa ricorrente), mentre ha dichiarato inammissibile il gravame in relazione all’opposizione all’esecuzione per difetto di interesse, in quanto la relativa domanda era stata proposta solo in via subordinata, per il caso di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi (invece definitivamente accolta) ed era così rimasta assorbita.

Dunque, diversamente da quanto pare sostenere la ricorrente, non vi è stato alcun errore da parte della corte territoriale nella qualificazione delle opposizioni proposte dalla G. e l’appello non è stato dichiarato inammissibile per l’improponibilità di tale mezzo di impugnazione anche in relazione all’opposizione all’esecuzione, ma solo in relazione all’opposizione agli atti esecutivi.

La decisione impugnata, di conseguenza, risulta del tutto conforme a diritto, sia con riguardo alla qualificazione delle opposizioni proposte, sia con riguardo alla individuazione del mezzo di impugnazione esperibile nei confronti di ciascuna di esse (così come, del resto, essa è conforme a diritto nel rilevare il difetto di interesse delle creditrici opposte ad impugnare la decisione sull’opposizione all’esecuzione proposta solo in via subordinata, che peraltro non costituisce specifico oggetto delle censure di cui al motivo di ricorso in esame e di cui meglio si dirà in relazione al terzo motivo).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c.”.

La ricorrente sostiene che, essendo stato dichiarato inammissibile l’appello per la proponibilità del solo ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado, la corte territoriale non avrebbe potuto poi prendere in considerazione l’interesse ad impugnare, con riguardo all’opposizione all’esecuzione.

Anche questo motivo, come il primo, per un verso non coglie adeguatamente il senso della pronuncia impugnata, per altro verso è manifestamente infondato.

E’ sufficiente osservare in proposito che l’appello, in relazione alla decisione sull’opposizione all’esecuzione, non è stato af- fatto dichiarato inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposto il ricorso per cassazione, ma esclusivamente per il rilevato difetto di interesse ad impugnare sul punto delle L..

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all’art. 100 c.p.c.”. La ricorrente deduce che, diversamente da quanto affermato dalla corte di appello, con riguardo all’opposizione all’esecuzione sussisteva il suo interesse ad impugnare.

Il motivo è manifestamente infondato.

Essendo stata proposta l’opposizione all’esecuzione solo in via subordinata, per il caso di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, ed essendo stata quest’ultima opposizione accolta, correttamente il tribunale ha dichiarato assorbita l’opposizione all’esecuzione e, altrettanto correttamente, la corte di appello, avendo confermato la decisione sull’opposizione agli atti esecutivi (per l’inammissibilità del gravame proposto avverso la stessa), ha ritenuto insussistente l’interesse ad impugnare delle creditrici in relazione alle domande che non erano state neanche esaminate, in quanto assorbite perché proposte solo in via subordinata, cioè in relazione ai motivi di opposizione all’esecuzione.

4. Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 CDC, n. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 616,618,156 e 132 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.

Secondo la ricorrente, la corte di appello avrebbe dovuto esaminare, in relazione all’opposizione all’esecuzione, il motivo di gravame attinente alla regolare e tempestiva instaurazione del giudizio di merito da parte della debitrice opponente. Il motivo è manifestamente infondato.

Come già chiarito in relazione ai motivi precedenti, avendo i giudici di merito accolto l’opposizione agli atti esecutivi della G. ed essendo stata l’opposizione all’esecuzione dalla medesima proposta solo in via subordinata, per il caso di rigetto della prima, l’opposizione all’esecuzione non è stata neanche presa in esame e, di conseguenza, del tutto correttamente la corte di appello ha ritenuto non sussistere l’interesse ad impugnare delle creditrici opposte in relazione a detta opposizione, il che assorbe ogni altra questione in proposito.

E’ appena il caso di aggiungere che non ha alcun rilievo l’esistenza, in linea di principio, di un astratto interesse della parte opposta ad una decisione a cognizione piena sull’opposizione all’esecuzione proposta dalla parte debitrice, in quanto nella specie il giudizio di merito è stato instaurato solo dalla stessa debitrice opponente e quest’ultima ha (legittimamente) proposto le domande costituenti opposizione all’esecuzione solo in via subordinata, per il caso di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta in via principale.

5. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore avvocato Spinnato Lorenzo, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, della, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avvocato Spinnato Lorenzo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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