LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4544/2016 proposto da D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO, 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MALEDDU, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO CORTI;
– ricorrente –
contro
V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO LOPARDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1339/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il Tribunale di L’Aquila, accolta l’opposizione proposta da D.G.A., revocò il decreto ingiuntivo con il quale a quest’ultimo era stato ingiunto il pagamento della soma di Euro 12.584,00 in favore del commercialista Dott. V.F., a titolo di compenso professionale, dichiarando “il difetto di legittimazione passiva dell’opponente”, avendo reputato che quest’ultimo avesse sottoscritto la scrittura privata del 5/7/2000, che riconosceva il credito del professionista, non in proprio, ma bensì nella qualità di legale rappresentante dell’Aero Club di L’Aquila, cui era stata riconosciuta personalità giuridica con D.P.R. 8 novembre 1977, quale federato all’Aero Club d’Italia;
che, proposta impugnazione da parte del V. la Corte locale, con la sentenza di cui in epigrafe, reputando fondato il secondo motivo, poiché nella nota a firma del Dirigente della Giunta della Regione Abruzzo del 23/8/2012 si attestava che “l’Aeroclub di ***** non risulta iscritto nel Registro regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000”, escludendo che l’appellato avesse dedotto che “la predetta associazione, in ragione delle proprie finalità statutarie, (fosse) iscritta nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture”, accolse l’appello e, di conseguenza, rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo;
ritenuto che avverso la sentenza d’appello propone ricorso il D.G., illustrando quattro motivi e che V.F. resiste con controricorso;
ritenuto che risulta depositata memoria inammissibile poiché proveniente dall’Aeroclub di *****, estranea al giudizio;
considerato che l’eccezione d”improcedibilità avanzata dal controricorrente, il quale deduce la circostanza che il ricorrente non abbia prodotto la copia della sentenza notificata, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, è infondata per le ragioni che seguono:
a) questa Corte ha più volte precisato che sul ricorrente incombe l’onere di depositare a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 del citato art. 369, la copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, incombente questo funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (ex multis, Sez. 6, n. 25070, 10/12/2010);
b) tuttavia, il principio in parola risulta essere stato rimodellato dalle S.U., le quali hanno chiarito che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (S.U. n. 10648, 02/05/2017, Rv. 643945);
c) qui ricorre l’ipotesi delineata dalle S.U., avendo lo stesso controricorrente depositato in giudizio la copia della sentenza d’appello munita della relativa relata di notifica, con la conseguente infondatezza dell’eccezione;
ritenuto che con le esposte censure, tra loro osmotiche e, pertanto, unitariamente scrutinabili, il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 1157 c.c., del D.P.R. n. 361 del 2000, D.P.R. n. 361 del 2000, artt. 6 e 10, art. 345 c.p.c. e D.P.R. n. 361 del 2000, art. 3, evidenziando, in sintesi:
– era pacifico che il V. aveva sottoscritto la scrittura quale legale rappresentante dell’Aereo Club di *****, il quale, siccome si trae dalla sentenza impugnata, aveva ottenuto il riconoscimento con decreto dell’8/11/1977;
– aveva errato la Corte territoriale nel reputare che l’assenza d’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche comportasse che l’associazione in parola non fosse dotata di personalità giuridica, di cui invece godeva con il D.P.R. n. 1154 del 1977 e, perciò solo (cioè per non constare annotazione nel registro regionale), non fosse, contro il vero, neppure iscritta presso il registro prefettizio di competenza;
– aveva ulteriormente errato affermando che fosse onere del convenuto dimostrare che l’associazione avesse personalità giuridica, stante che la deduzione di estraneità al rapporto, traducendosi, non già in un difetto di legittimazione passiva ad causam, ma in un difetto della condizione dell’azione, afferente all’identificazione del contenuto, resta regolata dagli ordinari criteri regolanti l’onere della prova, con la conseguenza che era onere dell’attore dimostrare “le circostanze relative all’individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto” e, pertanto, avrebbe dovuto essere il V. a dimostrare che l’ente in nome del quale il ricorrente di era obbligato, fosse sfornito di giuridica personalità;
– una tale prova, peraltro, era di agevole acquisizione: il D.P.R. n. 361 del 2000, art. 6, che aveva sostituito l’art. 27 c.c., prevede, infatti, che “La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall’art. 27 c.c.”;
– la perdita della personalità giuridica avrebbe dovuto essere trascritta nel registro delle persone giuridiche regionale e, pertanto, essere di piena conoscenza del V., il quale non poteva considerarsi terzo proprio perché aveva stipulato con il D.G., il quale aveva speso la propria qualità di rappresentante legale dell’associazione;
– il V., pertanto, non solo non era terzo, ma neppure poteva considerarsi in buona fede, essendosi limitato a richiedere il certificato d’iscrizione regionale, che non poteva contemplare l’associazione di cui si discute proprio perché riconosciuta prima dell’istituzione del registro regionale (D.P.R. n. 361 del 2000, art. 1), stante che “i registri recanti le iscrizioni precedenti sono trasmessi alle prefetture ed alle regioni competenti perché li custodiscano e provvedano anche alle relative annotazioni” e, pertanto, “le persone giuridiche possono essere iscritte in tre diversi registri: gli enti istituiti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 361 del 2000, nel registro regionale o prefettizio; gli enti nel regime previgente nei registri dei tribunale, custoditi presso le prefetture o le regioni”; pertanto il V. avrebbe dovuto chiedere, secondo buona fede, la certificazione estratta dai registri formati ” “nel periodo precedente ai sensi dell’art. 35 c.c.”;
– l’acquisita personalità giuridica può perdersi solo per annotato provvedimento espresso, che qui non consta;
– violando l’art. 345 c.p.c. e il D.P.R. n. 361 del 2000, la Corte d’appello aveva negato ammissibilità al documento dal quale risultava la sussistenza della personalità giuridica, affermando che esso al più avrebbe evidenziato: “un contrasto con il documento tempestivamente prodotto dalla controparte (…) il quale invece comprova senza dubbio la mancata iscrizione nel suddetto registro”, senza considerare che il registro di cui si fa menzione risulta costituito dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 361 del 2000 e risultava diretto (art. 7) a raccogliere le iscrizioni in ambito regionale successive;
considerato che il complesso censuratorio è nel suo insieme fondato, valendo quanto segue:
a) questa Corte ha avuto modo di condivisamente chiarire che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto S.U., n. 2951, 16/2/2016, Rv. 638371; conf. Sez. 3, n. 14652/2016; Sez. 1, n. 15037/2016; vedi anche, Sez. 2, n. 22902/2013);
b) La ricostruzione del sistema normativo operata dal ricorrente è corretta:
il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, art. 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto agli artt. 7 e 9, stabilisce che “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture”; l’art. 6 dispone che la prefettura o la provincia autonoma, accertata, su istanza, l’esistenza di una causa d’estinzione né dà comunicazione, per quel che qui rileva, al presidente del tribunale ai fini di cui all’art. 11 disp. att. c.c. e il presidente “chiusa la procedura di liquidazione provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche”; l’art. 7, prevede al comma 1, che la personalità giuridica degli enti in materie attribuite alla competenza regionale e che esauriscono la loro azione nell’ambito della regione, è determinata dall’iscrizione nel registro regionale;
b) dal documento prodotto dall’appellante V. (nota a firma del Dirigente della Giunta della Regione Abruzzo del 23/8/2012) constava che “L’Aeroclub di ***** non risulta iscritto nel Registro Regionale elle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000”, tuttavia l’appellato D.G. ha prodotto due nuovi documenti reputati dalla Corte locale non indispensabili perché non decisivi “in quanto inidonei a dimostrare con certezza l’attuale iscrizione dell’Aeroclub nel registro delle persone giuridiche presso la Regione Abruzzo ma solo a evidenziare un contrasto con il documento tempestivamente prodotto dalla controparte, sopra menzionato, il quale, invece, comprova senza dubbio la mancata iscrizione nel suddetto registro”;
c) il ragionamento e le tratte conclusioni giuridiche sul punto sono errate:
– nel regime transitorio non par dubbio che, entrato in vigore il citato D.P.R., le iscrizioni, o, per meglio dire, le nuove trascrizioni, di riconoscimenti già ottenuti non possono avere che mero valore ricognitivo;
– la documentazione tardivamente prodotta dall’appellato assume carattere decisivo (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 12574/2019), stante che da essa si ricava la iscrizione quale persona giuridica dell’Aeroclub di *****, in epoca ben anteriore (il riconoscimento della personalità risale all’8/11/1977) al più volte citato D.P.R., quindi non si è in presenza di un superabile contrasto, e quindi di mancanza di decisività, che si, sarebbe avuto nel solo caso in cui fosse stata acquisita la prova della perdita successiva della personalità giuridica, ma esattamente al contrario, la documentazione in parola risulta avere il tipico carattere della decisività;
considerato che in ragione dell’esposto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di L’Aquila, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021
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