LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6424/2019 proposto da:
C.G., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Prontera, in forza di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.C., A.S., Comune di Foligno, Consorzio Orfini Podestà, Curatela Fallimento di A.L. e di ***** s.a.s.
*****, G.N., M.F., M.S., Partito Popolare Italiano (Gonfalone), Restaurum s.r.l., R.R., S.F., T.I.;
– intimati –
nonché contro Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via XX Settembre 3, presso lo studio dell’avvocato Bruno Nicola Sassani, e rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Paolo Luiso, e Salvatore Prestipino, in forza di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché contro Avv. T.I., in proprio, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
nonché contro Consorzio Orfini Podestà, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Piazza San Bernardo, 101 presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini, che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso;
– controricorrente –
sul ricorso 6429/2019 proposto da:
Restaurum s.r.l. in persona dell’amministratore pro tempore, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Prontera, in forza di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.C., A.S., Comune di Foligno, Consorzio Orfini Podestà, Curatela Fallimento di A.L. e di ***** s.a.s.
*****, G.N., M.F., M.S., Partito Popolare Italiano (Gonfalone), Restaurum s.r.l., R.R., S.F., T.I.;
– intimati –
nonché contro Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via XX Settembre 3 presso lo studio dell’avvocato Bruno Nicola Sassani, e rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Paolo Luiso, e Salvatore Prestipino, in forza di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché contro Avv. T.I., in proprio, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
nonché contro Consorzio Orfini Podestà, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Piazza San Bernardo, 101 presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini, che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 667/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato a luglio del 2007 la s.r.l. Restaurum, cessionaria in forza di atto del 29/12/2006 del ramo aziendale cedutole dalla Ditta Arch. C.G., ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia il Consorzio Orfini -Podestà, e vari soggetti ad esso consorziati, ossia il Comune di Foligno, l’avv. T.I., il Partito Popolare Italiano, A.L. e la ***** s.a.s. ***** (soggetti, questi due ultimi, dichiarati falliti in corso di causa con il subentro in loro vece delle rispettive curatele fallimentari), le signore A.C., A.S. e S.F. (“gli A.”) ed infine G.N. e M.A. (questi ultimi due, rimasti contumaci), tutti comproprietari del palazzo sito in corso *****, denominato *****, con riferimento al contratto di appalto stipulato a seguito di asta pubblica relativo ai lavori di riparazione e miglioramento sismico degli immobili compresi nella UMI 6 del programma di recupero di Foligno, centro storico, comparto E, Palazzo *****.
Con sentenza del 15/2/2017 il Tribunale di Perugia:
– ha riconosciuto la legittimazione passiva del Consorzio costituito ai sensi del D.L. n. 6 del 1998, art. 3, comma 5;
– ha dato atto che il contratto di appalto era stato regolato dalla L. n. 2248 del 1865, dal D.P.R. n. 554 del 1999 e dal capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 445;
– ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla Restaurum e ha dichiarato legittimo l’atto con cui il Consorzio aveva deliberato la risoluzione del contratto per inadempimento della Restaurum;
– ha dichiarato improponibile la domanda risarcitoria proposta dalla Restaurum;
– ha accolto una sola delle domande proposte da Restaurum di pagamento di importi iscritti in contabilità per il limitato importo di Euro 28,97, portato in compensazione con il maggior credito consortile;
– ha accolto la domanda di pagamento di opere realizzate da Restaurum per la somma di Euro 92.768,70, anch’essa portata in compensazione con il maggior credito consortile;
– ha dichiarato inammissibili per genericità la domanda di Restaurum di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e di ingiustificato arricchimento;
– ha accolto la domanda riconvenzionale del Consorzio, volta a ottenere il pagamento della penale per Euro 327.252,83, portando in detrazione da tale somma i minori importi di cui ai sopracitati crediti di Restaurum con una differenza positiva a favore del Consorzio di Euro 234.455,16;
– ha rigettato le ulteriori domande risarcitorie proposte da alcuni consorziati;
– ha condannato la Restaurum al pagamento in favore del Consorzio e dei singoli consorziati, in solido seppur pro quota, della somma di Euro 310.958,98 a titolo di risarcimento delle spese di riappalto, oltre accessori;
– ha condannato la Restaurum al pagamento in favore del Consorzio e dei singoli consorziati, in solido seppur pro quota, della somma di Euro 7.418,36, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni arrecati ad alcuni affreschi del Palazzo, ritenendo invece tardive le ulteriori richieste risarcitorie proposte dal Consorzio e dal Comune di Foligno;
– ha condannato la Restaurum al pagamento della somma di Euro 2.500,00 oltre accessori al Comune di Foligno a titolo di risarcimento del danno all’immagine;
– in parziale accoglimento della domanda di garanzia proposta in via surrogatoria dagli A. e dall’avv. T., ha condannato C.G. a pagare alla Restaurum quanto formante oggetto di condanna a carico della Restaurum in favore del Consorzio e dei consorziati;
– ha ritenuto assorbita la richiesta di rivalsa proposta dall’avv. T. contro il Comune di Foligno;
– ha condannato la Restaurum a rifondere le spese di lite ai convenuti costituiti, in solido con il C., in favore degli A., delle curatele fallimentari e del T.;
– ha posto in via definitiva le spese di consulenza tecnica a carico della Restaurum.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello con distinti atti di impugnazione la Restaurum e il C., notificati alle parti del giudizio di primo grado e in luogo di M.A., deceduto, ai suoi eredi, R.R. e F. e M.S..
In appello non si sono costituiti gli A., le curatele dei fallimenti A. e *****, il G. e gli eredi M.; si sono invece costituiti, proponendo altresì gravame incidentale gli appellati Consorzio Orfini-Podestà, Comune di Foligno e avv. T., mentre il Partito Popolare Italiano si è limitato a resistere ai gravami.
La Corte di appello di Perugia con sentenza del 3/9/2018, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
– ha rigettato la domanda di garanzia proposta in via surrogatoria proposta dall’avv. T., dagli A. e dalle curatele dei fallimenti A. e ***** rivolta contro C.G.;
– ha posto le spese di accertamento tecnico preventivo, e non solo quelle di consulenza tecnica, a carico della Restaurum;
– ha integralmente compensato le spese di primo grado fra il C. e le parti che avevano agito nei suoi confronti;
– ha confermato nel resto la sentenza appellata;
– ha condannato la Restaurum e il C. a rifondere le spese del giudizio di secondo grado (con l’eccezione del C. verso il T.) in favore dei convenuti costituiti;
– ha compensato le spese del giudizio di secondo grado fra il C. e il T., dichiarando irripetibili le spese sostenute dagli appellanti verso gli appellati contumaci;
La Corte di appello, in estrema sintesi:
– ha affermato che la contestazione mossa dagli appellanti principali in ordine al ritardo maturato a carico dell’impresa appaltatrice ignorava la speciale disciplina in tema di approvazione di varianti in tema di appalto pubblico;
– ha escluso che la committenza potesse essere impegnata dalla predisposizione di uno schema di atto di sottomissione effettuata da parte del Direttore dei lavori, circostanza questa ritenuta inidonea anche solo a radicare un legittimo affidamento sulla futura approvazione della variante;
– ha respinto, uno per uno, gli addebiti di mancata collaborazione da parte della stazione appaltante relativi all’impedimento dei lavori nella centrale termica, alla tardiva consegna degli elaborati progettuali, al ritardato o mancato intervento per la rimozione di ostacoli al regolare svolgimento dei lavori;
– ha escluso la prova e comunque la rilevanza dei comportamenti del Direttore dei lavori che avrebbero indotto la Restaurum a rinunciare alle riserve iscritte in contabilità con annotazione del 26/5/2005, posta a fondamento della affermazione di improponibilità;
– ha ritenuto corretta la valutazione di tardività delle pretese risarcitorie diverse da quelle rinunciate, perché necessitanti dell’iscrizione tempestiva per la loro natura;
– ha confermato la genericità delle domande di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e ingiustificato arricchimento;
– ha ritenuto corretta l’imposizione della penale giustificata dall’accertato ritardo;
– ha confermato nell’an e nel quantum le condanne risarcitorie, inclusa quella per danni all’immagine;
– quanto alla condanna del C., pur escludendo l’invalidità della sua chiamata e il vizio di ultrapetizione e pur rilevando incidentalmente che l’azione avrebbe semmai dovuto essere proposta per la quota di riferimento dei consorziati o aventi causa che avevano proposto la domanda di garanzia, ha ritenuto la totale carenza di allegazione e di prova del pericolo di insolvenza in capo al debitore principale Restaurum;
– ha ritenuto che le spese di accertamento tecnico preventivo dovessero seguite le sorti delle spese tecniche occorse durante il giudizio di merito e la regola di soccombenza.
3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 21/2/2019, ha proposto ricorso per cassazione la Restaurum, svolgendo dieci motivi.
Con atti notificati rispettivamente il 28/3/2019, il 1/4/2019, il 2/4/2019 hanno proposto controricorso il Comune di Foligno, l’avv. T. e il Consorzio Orfini Podestà, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Gli altri intimati, ovvero il Popolare Italiano, gli A. ( A.C., A.S., S.F.), le curatele dei fallimenti A.L. e ***** s.a.s., G.N., R.R., M.F. e M.S., C.G. (peraltro autonomamente ricorrente) non si sono costituiti nel giudizio di legittimità.
4. Avverso la stessa sentenza, non notificata, con atto notificato il 21/2/2019, ha proposto ricorso per cassazione anche C.G., svolgendo un solo motivo.
Con atti notificati rispettivamente il 28/3/2019, il 29/3/2019, il 2/4/2019 hanno proposto controricorso il Comune di Foligno, l’avv. T. e il Consorzio Orfini Podestà, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Gli altri intimati Partito Popolare Italiano, gli A. ( A.C., A.S., S.F.), le curatele dei fallimenti A.L. e ***** s.a.s., G.N., R.R., M.F. e M.S., Restaurum (autonomamente ricorrente ut supra) non hanno resistito con controricorso.
Con ordinanza del 16/2/2021 n. 4051 la Corte ha rinviato a nuovo ruolo il ricorso proposto dal C. per consentire la riunione ex art. 335 c.p.c. a quello proposto dalla Restaurum.
Il Consorzio Orfini Podestà ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, autonomamente proposti da Restaurum e C.G., avverso la stessa sentenza debbono essere preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Ricorso della Restaurum s.r.l..
2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente Restaurum denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1655,1661,1453,1454 e 1460 c.c.
2.1. La ricorrente in tal modo lamenta l’errata applicazione delle norme di legge in materia di obbligazioni del committente nel contratto di appalto, con riferimento alla mancata approvazione della seconda perizia di variante, che aveva condotto la Corte di appello a ritenere l’insussistenza di specifiche obbligazioni in capo al soggetto appaltante, tenuto viceversa, anche nell’appalto pubblico, a garantire alla controparte la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro affidatogli.
2.2. Il motivo è infondato.
La Corte di appello si è limitata ad osservare che nell’appalto pubblico, alla cui disciplina pacificamente era assoggettato il contratto in questione in ragione della partecipazione maggioritaria del Comune di Foligno al Consorzio ai sensi del D.G.R. 14 settembre 1998, n. 5180, art. 7, comma 10, la mera predisposizione di uno schema di atto di sottomissione da parte del direttore dei lavori in accompagnamento di una perizia di variante e la sua accettazione da parte dell’impresa appaltatrice non integra una valida variazione contrattuale in difetto di una manifestazione di volontà di approvazione della variante da parte della committenza, nella specie non intervenuta, poiché i poteri di rappresentanza del direttore dei lavori è limitata alla materia strettamente tecnica e non si estende all’ambito negoziale.
Affermazione questa neppur censurata e comunque ineccepibile poiché il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica e le sue dichiarazione sono, pertanto, vincolanti per il committente medesimo soltanto se siano contenute in detto ambito tecnico, come l’accettazione dell’opera perché conforme al progetto ed eseguita ad opera d’arte. (Sez. 2, n. 7242 del 28/05/2001, Rv. 547068 – 01; Sez. 1, n. 25524 del 18/12/2015, Rv. 638179 – 01).
Il principio di diritto seguito dalla Corte umbra, secondo cui l’adozione di una perizia di variante da parte della stazione appaltante costituisce una mera facoltà e non un obbligo giuridico (Sez. 1, n. 8512 del 02/04/2008, Fl:v. 602681 – 01), è del tutto corretto e tale obbligo non può esser fatto discendere da un astratto dovere di cooperazione finalizzato a render possibile l’adempimento della prestazione contrattuale dell’appaltatore.
Senza contare che la stessa tesi formulata dalla ricorrente, sotto lo schermo della denunciata violazione delle norme giuridiche indicate in rubrica, tende a sollecitare alla Corte di legittimità una indebita intrusione nei giudizi di fatto e sul merito.
3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e violazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 134 e degli artt. 1453,1454,1455 e 1460 c.c., sempre con riferimento alla mancata approvazione della seconda perizia di variante.
3.1. La Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere l’obbligo della stazione appaltante di approvare la seconda perizia di variante che invece scaturiva dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 134.
3.2. Il richiamo operato dalla ricorrente al mezzo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e quindi al vizio motivazionale costituito dall’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, è del tutto privo di base argomentativa, in difetto financo di individuazione specifica di un preciso fatto storico non valutato, al punto da sembrare una mera clausola di stile.
In ogni caso, il mezzo di ricorso in questione appare inammissibile anche in radice, tenuto conto del disposto di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, che non consente il ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado fondandosi sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata.
E questo è il caso, quanto alle pronunce che riguardano i rapporti fra Restaurum e il Consorzio e i consorziati.
3.3. il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 134 (abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 20, art. 358, comma 1, lett. a), e applicabile ratione temporis), in tema di “Variazioni ed addizioni al progetto approvato” recitava al comma 1 “Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 25 della legge”, tanto che (comma 2) il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
L’art. 134, comma 3 prevedeva quindi che qualora per uno dei casi previsti dalla legge, fosse necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuovesse la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
Secondo il comma 4, l’appaltatore aveva l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli avesse ordinato purché non mutassero sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto.
Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, dovevano essere approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo che ha approvato il progetto, qualora comportassero la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante dovevano essere approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterassero la sostanza del progetto (comma 9).
3.4. il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 134 come è reso evidente dalla piana lettura delle disposizioni riportate, non contiene alcuna disposizione che renda obbligatoria l’adozione della perizia di variante, ma ne disciplina solamente l’iter procedimentale, il cui avvio, con la predisposizione di uno schema di atto di sottomissione e la sua approvazione da parte dell’impresa, non costituisce alcun obbligo di concluderlo, come parrebbe supporre la ricorrente.
4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1218,1256 e 1463 c.c. e del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 119.
4.1. La ricorrente si riferisce all’esclusione della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta sulla scorta dell’assunto del superamento degli impedimenti, erroneamente supposta dalla Corte di appello, mentre l’impedimento relativo alla mancata approvazione della seconda perizia di variante era ancora in atto al momento in cui la appaltatrice aveva chiesto la risoluzione.
4.2. Anche in questo caso il richiamo operato dalla ricorrente al mezzo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è del tutto privo di base argomentativa e radicalmente inammissibile (cfr p. 3.2) 4.3. La censura di violazione dl legge non è concludente.
Da un lato, come sottolineano i controricorrenti, l’invocata impossibilità temporanea di esecuzione dei lavori di cui alla seconda perizia di variante non approvata dalla committenza non impediva all’appaltatore di proseguire i lavori nella restante parte del cantiere; dall’altro, la stessa ricorrente si limita ad argomentare circa la persistenza dell’impedimento relativo alla seconda perizia di variante, ma non ne deduce e non ne dimostra quel carattere di definitività, puntualmente negato dalla Corte perugina, da cui soltanto potrebbe conseguire ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. l’estinzione dell’obbligazione e la risoluzione contrattuale.
Infine, come rimarcano i controricorrenti, l’avvio del procedimento di risoluzione per inadempimento grave dell’impresa appaltatrice risaliva al 27/2/2007 e la risoluzione era stata comunicata l’11/5/2007, mentre l’impresa aveva sospeso tutte le lavorazioni appaltate e non solo quelle legate all’approvazione della seconda variante.
5. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1218 e 1256 c.c. e del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 119.
5.1. Il mezzo si riferisce all’impossibilità sopravvenuta scaturente dalla mancata approvazione della seconda perizia di variante che giustificava il ritardo dell’appaltatore.
5.2. Anche in questo caso il richiamo operato dalla ricorrente al mezzo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è del tutto privo di base argomentativa e radicalmente inammissibile (cfr p. 3.2.); né l’omissione denunciata dalla Restaurum può essere individuata sulla base del mancato accoglimento delle sue tesi relative alla non imputabilità del ritardo dell’appaltatrice dipendente dalla mancata approvazione della variante (la seconda).
5.3. In buona sostanza, la ricorrente sostiene che non doveva essere calcolato a suo carico quantomeno il ritardo nell’esecuzione dei lavori appaltati conseguente alla mancata approvazione della seconda perizia di variante, quand’anche la relativa impossibilità fosse stata meramente temporanea, in quanto non dovuto a sua negligenza; il che si sarebbe ripercosso sulla determinazione della soglia dei 100 giorni di ritardo necessaria per la risoluzione contrattuale in forza del combinato disposto del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 119 – che a tal fine richiede che la penale superi il 10% dell’importo del contratto – e dell’art. 10 del contratto inter partes che fissava la penale a 1/1000 dell’importo contrattuale pro die.
5.4. Al di là del fatto che i controricorrenti sottolineano che Restaurum alla data di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale era già inadempiente ai termini temporali con accumulo di un ritardo superiore ai 100 giorni con ingresso nel regime di penale e superamento della soglia rilevante per la risoluzione, la censura della ricorrente è eccessivamente generica perché non deduce come e perché il ritardo accumulato sarebbe imputabile alla mancata approvazione della seconda perizia di variante e non alle altre ragioni considerate ed escluse dai giudici del merito.
La censura difetta quindi di specificità e decisività, tanto più grave ove si consideri che non risulta né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso, che Restaurum avesse proposto uno specifico motivo di appello relativo alla diversa incidenza ponderale delle varie ragioni giustificatrici del ritardo da essa allegate, volte a dimostrare, in un’ottica, per così dire, di prova di resistenza, che, eliminato il ritardo dovuto alla mancata approvazione della seconda perizia di variante, i suoi ritardi sarebbero scesi sotto la soglia rilevante ai fini della risoluzione.
6. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, la ricorrente denuncia nullità della sentenza anche per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per la mancata enunciazione delle ragioni della decisione con riferimento alla censura di illegittimità della risoluzione in danno dell’impresa appaltatrice.
6.1. A tal fine la ricorrente evidenzia che a pagina 8 della sentenza impugnata viene dato atto che gli appellanti avevano chiesto che fosse ” dichiarata l’illegittimità della determinazione con la quale il Consorzio ha manifestato la volontà diretta alla risoluzione del contratto di appalto”.
6.2. Il motivo è inammissibile perché la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione circa la legittimità o meno della risoluzione in danno dell’appaltatore presupporrebbe, stante la natura devolutiva del giudizio di appello, non solo la formulazione di una richiesta di merito nelle conclusioni della parte appellante ma anche la deduzione di uno specifico motivo di appello ex art. 342 c.p.c. che la parte ricorrente non afferma di aver proposto e la cui esistenza non risulta neppure dalla sentenza impugnata.
6.3. Del resto, la Corte di appello, partendo dal presupposto che il Tribunale di Perugia aveva riconosciuto la legittimità della risoluzione disposta ai sensi dell’art. 20 del contratto e del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 119 per ritardo nell’ultimazione dei lavori, ha esaminato, quale giudice del gravarne, le varie ragioni addotte dall’appellante per esonerarsi dal ritardo addebitatole e non era tenuta ad un riesame della statuizione del giudice di prima cura non innescato dagli specifici motivi di censura formulati dall’appellante.
7. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1453,1454,1455 e 1460 c.c., nonché degli artt. 1218,1256,1463 c.c. e del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 119 con riferimento ai fatti diversi dalla mancata approvazione della seconda perizia di variante e cioè alla tardiva approvazione della prima perizia di variante, alla tardiva consegna dei progetti, alla indisponibilità di alcune parti del cantiere.
7.1. La Corte di appello, secondo la ricorrente, ha escluso in maniera apodittica e superficiale l’inadempimento della stazione appaltante anche sulla scorta di una errata interpretazione delle obbligazioni del committente; le stesse circostanze, anche non qualificate come inadempimenti, avrebbero almeno dovuto essere qualificate e rilevare come cause di non imputabilità dei ritardi da esse provocati.
7.2. Il motivo è inammissibile perché – pur se articolato sub specie di violazione di legge – evidentemente diretto a sollecitare da parte della Corte di legittimità una rivalutazione delle fonti di prova e una indebita incursione sull’accertamento dei fatti e nelle valutazioni di merito espresse dalla Corte di appello.
Questa infatti nelle pagine da 17 a 22 della sentenza ha esaminato analiticamente le singole questioni che le erano state sottoposte (mancata approvazione della seconda perizia di variante; impedimento dei lavori nella centrale termica; tardiva consegna degli elaborati progettuali; ritardato o mancato intervento pe rimozione di ostacoli o impedimenti).
7.3. E’ d’uopo ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova.
La predetta violazione non si può quindi ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (Sez.3, 28/02/2017, n. 5009; Sez.2, 14/03/2018, n. 6231).
7.4. Non convince neppure l’ultimo assunto della ricorrente, secondo la quale le stesse circostanze, anche non qualificate come inadempimenti della stazione appaltante, avrebbero almeno essere assumere rilievo come cause di non imputabilità all’appaltatore dei ritardi da esse provocati.
La Corte di appello ha infatti ampiamente motivato in ordine all’influenza causale sulla possibilità di procedere nei lavori delle varie circostanze dedotte dalla Restaurum, con argomentazione ambivalente in entrambe le prospettive e cioè tale da escludere anche la loro rilevanza giustificatrice della sola non imputabilità del ritardo, ritenuto appunto non da esse provocato.
8. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e violazione del D.M. n. 145 del 2000, artt. 29,30 e 31 con riferimento alla non soggezione a decadenza delle riserve quando si discute di risoluzione per inadempimento dell’appaltante.
8.1. Anche in questo caso il richiamo operato dalla ricorrente al mezzo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è del tutto privo di base argomentativa e radicalmente inammissibile (cfr p. 3.2.).
8.2. il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 165 (abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 358, comma 1, lett. a), in tema di “Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità” prevede che il registro di contabilità sia firmato dall’appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato; che nel caso in cui l’appaltatore non firmi il registro, sia invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne faccia espressa menzione nel registro; che se l’appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda; che il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, deve esporre nel registro le sue motivate deduzioni; che nel caso in cui l’appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, art. 29, in tema di “Termini di pagamento degli acconti e del saldo” prevede che il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’art. 168 del regolamento e che il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
L’art. 30, in tema di “Interessi per ritardato pagamento” prevede che qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell’art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Inoltre qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute e qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
L’art. 31 in tema di “Forma e contenuto delle riserve” prevede che l’appaltatore è sempre tenuto ad ‘uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili; che le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore; che in ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole; che le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate; che le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano; che in particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’art. 165, comma 3, del regolamento; che la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’Importo iscritto.
8.3. Le doglianze della ricorrente sono proposte con riferimento alle seguenti pretese risarcitorie:
8.3.1. pretesa derivante dall’illegittimità della sospensione parziale dei lavori nel periodo dal 21/3/2006 al 15/5/2006 di cui alla lettera i) delle conclusioni dell’atto di citazione (riserve da B1 a B6);
8.3.2. pretese di cui alle lettere o) (riserve da E1 a E6), p) (riserve da F1 a F3) e q) (riserve da G1 a G3);
8.3.3. pretesa di cui alla lettera n) (riserve da C1 a C6) per il pagamento dei maggiori oneri per il protrarsi delle garanzie prestate a copertura degli obblighi derivanti dall’appalto.
8.4. Quanto alla pretesa di cui al punto 8.3.1., ritenuta tardiva dal Tribunale (sentenza impugnata, pag. 23, penultimo capoverso), la Corte territoriale ha confermato la valutazione di tardività.
Tale statuizione è del tutto corretta.
E’ pur vero che in tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltante (o, in generale, dell’invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda non è soggetta alla decadenza prevista per l’inosservanza dell’onere della riserva, che sussiste soltanto con riferimento alle pretese dell’appaltatore che si riflettono sul corrispettivo dovutogli (Sez. 1, n. 19531 del 17/09/2014, Rv. 632488 – 01).
Come esattamente annotato a pagina 25 dalla Corte territoriale, l’onere di iscrizione della riserva sussiste quando la circostanza è dedotta al fine di azionare una pretesa risarcitoria, mentre laddove sia dedotta al fine di giustificare una richiesta di risoluzione del contratto non è configurabile alcun problema di tardività.
Infatti, come ben chiarito dalla sentenza della Sez. 1, n. 22275 del 03/11/2016, Rv. 642646 – 01 (vedasi anche Sez. 3, n. 8517 del 06/05/2020, Rv. 657781 – 01), la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.
8.5. Quanto alle pretese di cui alle lettere o), p) e q) di cui al precedente p. 8.3.2. la censura non inquadra correttamente la ratio decidendi rispetto alla quale si rivela eccentrica, poiché la Corte di appello ha ritenuto che esse fossero state oggetto di rinuncia da parte dell’impresa (cfr pag.25, primo paragrafo che riprende il decisum del Tribunale, citato a pag.23, settimo rigo del penultimo capoverso).
8.6. La pretesa di cui al precedente p. 8.3.3., di cui alla lettera m) (riserve da C1 a C6) per il pagamento dei maggiori oneri per il protrarsi delle garanzie prestate a copertura degli obblighi derivanti dall’appalto, ritenuta infondata dal Tribunale, è stata esaminata dalla Corte di appello in chiusura di pagina 25, confermando la decisione di primo grado sul presupposto che il D.M. n. 145 del 2000, artt. 29 e 30 escludessero il risarcimento del maggior danno, non coperto dagli interessi di mora, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, scaturente dal ritardo nei pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori.
Giova precisare che in questo caso non vi è questione di tardiva iscrizione della riserva nei registri di contabilità e si discute nel merito della fondatezza della pretesa.
Restaurum chiarisce (ricorso, pag. 37) che il ritardo nel pagamento del quarto stato avanzamento lavori aveva determinato dei costi, oggetto di riserva, di cui era stato chiesto il ristoro da parte sua, deducendo di aver subito un danno maggiore di quello coperto dagli interessi di mora.
Gli artt. 29 e 30 nel prevedere la misura e la decorrenza degli interessi non escludono espressamente la possibilità per l’appaltatore di richiedere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2.
L’esclusione invece scaturisce dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35 citato dalla sentenza impugnata in chiusura di pagina 25.
Il principio è riconosciuto del resto dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato ripetutamente che in tema di pagamento di corrispettivi dovuti per opere pubbliche, gli interessi moratori, calcolati nella misura prevista dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 35, comma 1 devono ritenersi comprensivi anche del maggior danno ex art. 1224 c.c., e, conseguentemente satisfattivi di ogni ulteriore pregiudizio da ritardo nell’adempimento, atteso che la norma, a carattere speciale, si sostituisce alla disciplina generale codicistica (Sez. 1, n. 19960 del 29/09/2011, Rv. 619889 – 01; Sez. 1, n. 18438 del 01/08/2013, Rv. 627512 – 01; Sez. 1, n. 31468 del 05/12/2018, Rv. 651893 – 01).
9. Con l’ottavo motivo di ricorso principale, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1218,1256 e 1382 c.c.
9.1. Restaurum fa riferimento alla penale applicata a suo carico nonostante la non imputabilità del ritardo all’appaltatrice e in particolare si duole della condanna al risarcimento del danno ulteriore che le era stata irrogata benché nel contratto non fosse stato pattuito il risarcimento del danno ulteriore rispetto alla penale.
9.2. L’art. 1382 c.c., comma 1, stabilisce che la clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
9.3. La doglianza è manifestamente infondata.
La Corte territoriale (pag.30-31) non ha infatti avallato una condanna di Restaurum al risarcimento di un danno provocato dal ritardo nell’adempimento ulteriore rispetto a quello coperto dalla penale, ma ha semplicemente condannato la ricorrente al risarcimento dei danni conseguenti a ragioni diverse di inadempimento contrattuale rispetto a quelle coperte dalla penale per il ritardo (spese di riappalto, danneggiamento di affreschi, danni all’immagine).
A tanto la Corte umbra si è risolta sulla base di una interpretazione dell’art. 10 del contratto di appalto e della relativa penale, ritenuta circoscritta al solo ritardo, con una operazione ermeneutica relativa al contenuto della clausola negoziale non sindacabile in questa sede.
In materia di interpretazione del contratto, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Sez. 1, 02/05/2006, n. 10131).
10. Con il nono motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e violazione degli artt. 1218,2043,2056,2697,2729 c.c.
10.1. Il mezzo attiene al risarcimento del danno agli affreschi, poiché la responsabilità dell’impresa era stata desunta sulla base della concatenazione di una serie di presunzioni senza fondamento.
10.2. Anche in questo caso il richiamo operato dalla ricorrente al mezzo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è del tutto privo di base argomentativa e radicalmente inammissibile (cfr p. 3.2.).
10.3. La doglianza è totalmente riversata nel merito e volta a censurare la valutazione delle prove compiuta dalla Corte di appello alle pagine 32 e 33 della sentenza impugnata per attribuire alla Restaurum la responsabilità dei danni subiti dagli affreschi; quanto a quelli siti al terzo piano dell’edificio e di proprietà del Comune di Foligno la Corte di appello li ha ricondotti causalmente al danneggiamento della copertura provocato dal carico di materiali destinati ad eseguire le opere; quanto a quelli della stanza al terzo piano di proprietà del Partito Popolare Italiano, la Corte di appello li ha addebitati ad infiltrazioni da percolazione provocate dalla mancata adozione di cautele dovute nell’esecuzione di iniezioni cementizie.
La ricorrente inammissibilmente richiede a questa Corte di rivalutare le risultanze istruttorie e giungere a diverse conclusioni circa la causa dei danneggiamenti in parola.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez. 2, 24/01/2020, n. 1634; Sez. lav., 19/08/2020, n. 17313; Sez. 6, 23/10/2018 n. 26769; Sez. 3, 29/5/2018, n. 13395; Sez. 2, 7/11/2017 n. 26366).
11. Con il decimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5, la ricorrente denuncia nullità della sentenza anche per violazione dell’art. 132 e dell’art. 64 c.p.c. e dell’art. 373 c.p.
11.1. La ricorrente in particolare si duole che la Corte di appello abbia fondato la decisione su di una relazione del consulente tecnico gravemente viziata che aveva espresso giudizi immotivati, inficiati da dolo o almeno colpa grave.
11.2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in difetto di trascrizione delle parti della consulenza tecnica che dimostrerebbero la pretesa integrazione del delitto di falsa perizia di cui all’art. 373 c.p.
In ogni caso, non vi è alcuna prova che alla denuncia-querela presentata dalla ricorrente per i reati di cui all’art. 64 c.p.c. e 373 c.p. abbia fatto seguito un accertamento della pretesa divergenza voluta e intenzionale delle affermazioni del Consulente ing.Radicchia rispetto alla verità processuale e neppure di una colpa grave nell’esecuzione degli atti del mandato peritale, neppure allegati dalla ricorrente che si limita ad affermare cripticamente che il procedimento penale è ancora in corso (ricorso, pag. 43) in seguito all’impugnazione della disposta archiviazione (ricorso, pag. 9).
Ciò esime dal rilevare ulteriormente che quanto esposto dalla ricorrente non l’avrebbe comunque esonerata dal censurare, specificamente e puntualmente, le singole affermazioni della sentenza impugnate ritenute viziate in via consequenziale per effetto di specifici e puntuali accertamenti contenuti nella relazione peritale, asserita mente viziata.
12. Il ricorso della Restaurum s.r.l., proposto sulla base di motivi inammissibili o infondati, deve essere complessivamente rigettato.
Ricorso di C.G..
13. Con unico articolato motivo il ricorrente C.G., che si proclama parte almeno parzialmente vittoriosa all’esito del giudizio di secondo grado, lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento al capo della sentenza d’appello che ha statuito sulla ripartizione delle spese di lite dei giudizi di primo e secondo grado.
Il ricorrente denuncia altresì violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione alla declaratoria di sussistenza dei presupposti per la debenza della duplicazione del contributo unificato.
13.1. La Corte di appello (p. 14, pag.36 e seguenti) ha accolto il motivo di gravame svolto dal C. e ha conseguentemente disposto il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti in via surrogatoria da alcuni convenuti ( T., A. e curatele fallimentari); il C. peraltro aveva appellato la sentenza di primo grado anche per le stesse ragioni e gli stessi motivi della Restaurum.
Il C. non poteva quindi essere qualificato parte vittoriosa, né considerando correttamente l’esito complessivo della lite, né considerando isolatamente la sorte dell’appello, visto che egli era comunque soccombente per aver sostenuto, avendovi evidentemente interesse, le ragioni della sua avente causa, la Restaurum.
Inoltre il ricorrente non affronta specificamente e non confuta le ragioni della decisione sulle spese nei suoi confronti esposte nella sentenza impugnata a pagina 40, laddove la Corte di appello ha spiegato che egli era responsabile per le spese nei confronti delle parti costituite, eccezion fatta per l’avv. T., in considerazione della soccombenza reciproca ingenerata dal rigetto della domanda di garanzia in via surrogatoria e dal rigetto dell’impugnazione delle pronunce contrarie alla Restaurum che giustificava la compensazione delle spese dei due gradi; analoga la ragione della decisione relativa agli A. e alle curatele fallimentari, meglio atteggiata in termini di irripetibilità, quanto al grado di appello in cui essi non si erano costituiti.
13.2. La dichiarazione di sussistenza delle condizioni legali per la duplicazione del contributo unificato effettuata dalla Corte di appello sul presupposto (pag.40, ultimo capoverso) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è invece erronea dal momento che l’appello del C. è stato anche parzialmente accolto, dando luogo alla riforma della sentenza di primo grado.
L’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l’uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l’altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l’impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario (Sez. 6 – 1, n. 4731 del 22/02/2021, Rv. 660741 – 01; Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020, Rv. 657198 – 03).
Nella specie la Corte ha evidentemente errato nell’accertare la sussistenza del presupposto del rigetto integrale dell’impugnazione di C.G.; la sentenza va cassata sul punto, senza bisogno di rinvio, con pronuncia sostitutiva ad opera di questa Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
14. In punto spese la ricorrente Restaurum dovrà rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti, separata mente costituiti, Consorzio Orfini-Podestà, Comune di Foligno e avv. T.I., liquidate come indicato in dispositivo.
Debbono invece essere compensate le spese fra l’arch. C. e le altre parti del giudizio di legittimità, tenuto conto del limitato accoglimento del suo ricorso in punto esclusione della debenza della duplicazione del contributo unificato, questione peculiare rispetto alla quale i controricorrenti, neppur realmente controinteressati, non hanno svolto osservazioni.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso proposto dalla Restaurum s.r.l. e condanna la ricorrente Restaurum s.r.l. al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, separatamente costituiti, e cioè al Consorzio *****, liquidate nella somma di Euro 10.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge; al Comune di Foligno, liquidate nella somma di Euro 7.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge; all’avv. T.I., liquidate nella somma di Euro 7.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge;
accoglie il motivo di ricorso proposto da C.G., nei sensi di cui in motivazione, rigettato nel resto, per l’effetto cassa la sentenza impugnata in relazione e dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, quanto al giudizio di appello, da parte del ricorrente C.G., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;
dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente C.G. e le altre parti processuali;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente Restaurum s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021
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