LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5483-2019 proposto da:
PETRA POLIMERI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII, 474, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ORLANDO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ECOCERVED SCARL, in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall’avv.to ROBERTO MECONI, (r.meconi.ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma, piazza Cavour;
– controriconente –
contro
CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO RIFIUTI DI IMBALLAGGI, in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Brock, ed Alessandro Maurizi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Ludovisi 35;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4752/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RITENUTO
Che:
1. Petra Polimeri srl (da qui Polimeri) ricorre, affidandosi a due motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, riformando la pronuncia del Tribunale, aveva respinto la domanda dell’odierna ricorrente – aggiudicataria in un’asta privata di lotti di rifiuti di imballaggio appaltata dal Consorzio Nazionale (Corepla) alla Ecocerved Scarl – volta ad accertare la dichiarazione di illegittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione dell’asta telematica, disposto dalla Ecocerved Scarl in ragione di inconvenienti di natura tecnica che avevano ingolfato il sistema telematico poco prima dell’aggiudicazione, la quale, tuttavia, era stata comunicata alla società aggiudicataria.
1.1. Per ciò che qui interessa la Polimeri aveva domandato il risarcimento del danno subito a causa dell’annullamento, che aveva comportato la ripetizione dell’asta a distanza di una settimana, con aggiudicazione a prezzi di gran lunga superiori a quelli ottenuti nella gara annullata.
2. Le parti intimate hanno resistito con controricorso e memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 “ovvero 3”, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per indeterminatezza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione.
1.1. Assume, al riguardo, che la Corte territoriale aveva in modo contraddittorio introdotto espressamente un esame, mai poi compiuto, dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva della controparte, proseguendo sull’opportunità e la diligenza nell’aver disposto l’annullamento dell’asta e non fornendo alcuna risposta sull’eccezione riscontrata.
1.2. Lamenta inoltre che il comportamento della Ecocerved – che era il soggetto che disciplinava lo svolgimento delle operazioni con la relativa responsabilità -doveva ritenersi illecito ed inosservante del Regolamento delle Aste telematiche che doveva essere considerata una “lex spedalis”.
1.3. Il motivo è inammissibile.
1.4. La censura, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata che, dopo aver ricostruito la vicenda attraverso la trascrizione della sentenza di primo grado, ha ritenuto espressamente di decidere l’appello sulla base della “ragione più liquida”, individuata nel quarto motivo di gravame (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata): rispetto a tale percorso argomentativo, la legittimazione passiva della Ecocerved è stata collocata in un ambito marginale, in quanto la decisione della Corte territoriale è fondata sulla esclusione di qualsivoglia responsabilità rispetto all’annullamento dell’aggiudicazione dell’asta privata, ritenuto un atto “opportuno, diligente e giustificato dalle anomalie riscontrate”: tanto ciò è vero che l’appello incidentale condizionato, spiegato da Corepla sulla domanda di manleva proposta nei suoi confronti da Ecocerved, è stato dichiarato assorbito.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 delle norme del Regolamento Aste e dei principi sulla responsabilità per fatto illecito o illegittimo, ex art. 2043 c.c..
2.1. Assume al riguardo che, la Corte territoriale, affermando che prima della scadenza del termine dell’asta si era verificato un rallentamento, aveva espresso una motivazione perplessa, ritenendo che il malfunzionamento che si configurava come un blocco del sistema aveva inciso “probabilmente” sulla regolarità delle operazioni d’asta, mentre:
a. l’avvenuto blocco del sistema non era mai stato dimostrato;
b. le operazioni d’Asta si erano svolte completamente fino allo scadere del termine fissato e con aggiudicazione dei lotti, così come regolarmente comunicata;
e. la motivazione aveva completamente omesso di considerare la regola contenuta nell’art. 4.6. del Regolamento secondo il quale “resta valida l’aggiudicazione del lotto effettuata prima del blocco del sistema”.
2.2. Da ciò doveva desumersi, in thesi, che la Corte aveva del tutto travisato il significato del Regolamento, visto che il gestore, a suo insindacabile giudizio, poteva interrompere l’asta o annullarla con potere però limitato alla salvezza degli effetti delle aggiudicazioni effettuate prima del blocco del sistema, aggiudicazione che, nel caso di specie, era stata anche comunicata all’aggiudicataria.
2.3. Il motivo è inammissibile.
2.4. Deve premettersi che il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento, in primis, alle norme del Regolamento Speciale delle Aste Private, definendola come “lex specialis” che disciplina la vicenda oggetto di causa.
2.5. L’assunto è erroneo, in quanto il Regolamento in esame non ha valore normativo, non costituendo una fonte di diritto, ma rappresentando la regolamentazione di una vicenda privata, sicché in sede di legittimità poteva essere denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c. e ss., canoni che il ricorrente ha del tutto omesso di indicare (cfr. Cass. 27456/2017), risolvendosi, diversamente, in una indagine di fatto affidata al giudice di merito: per tale ragione il ricorrente, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., non solo doveva fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma era tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si fosse discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li avesse applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.” (cfr. ex multis Cass. 9461/2021).
2.6. In tale situazione, inammissibile il primo profilo di censura, il secondo rimane logicamente assorbito, non essendo inutile precisare che – intonsa la decisione sulla regolarità della decisione di annullare l’asta – la domanda risarcitoria avrebbe dovuto indicare l’ingiustizia del danno subito che, allo stato, risulta inesistente in ragione del fatto che il “prezzo giusto” sarebbe stato soltanto quello che si fosse formato all’esito di una gara svolta ritualmente, mentre è stato ritenuto che l’aggiudicataria non avesse alcun diritto a vedere consolidata, neppure quale termine di raffronto con il successivo esborso, alcuna conseguenza favorevole vista l’illegittimità del procedimento (cfr. Cass. 2511/16).
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. La peculiarità della questione e la non conformità delle decisioni di merito rendono opportuna la compensazione delle spese del presente giudizio.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021