LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULI Marco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10505/2020 proposto da:
A.J., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Busani;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno domiciliato in Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 133/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. A.J., cittadino ghanese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 6 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il rigetto in prima istanza del permesso di soggiorno per motivi familiari in difetto della condizione di provata convivenza con il fratello cittadino italiano e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., poiché, benché egli avesse assolto l’onere probatorio su di sé incombente mediante l’indicazione degli informatori escussi ed avesse sollecitato le Autorità di polizia alla produzione in giudizio dei verbali di accesso presso l’abitazione del fratello, la specie doveva essere delibata alla stregua del principio di attenuazione dell’onere della prova vigente in materia di protezione internazionale, di guisa che, preso atto dell’impossibilità per il richiedente di fornire altre prove oltre a quelle dedotte, l’istanza sarebbe risultata meritevole di accoglimento.
2. Al proposto ricorso, illustrato pure con memoria, resiste l’Amministrazione convenuta che censura con ricorso incidentale la medesima decisione nella parte in cui, pur respingendo il gravame con la motivazione riferita, avrebbe ritenuto applicabile nella specie D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in tal modo avallando un’interpretazione della norma che agevola, per mezzo di un atipico permesso di soggiorno per inespellibilità, la permanenza nel territorio nazionale dei cittadini stranieri legati al cittadino italiano da un vincolo familiare di minore intensità rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e forza oltre misura l’ambito di operatività del citato art. 19, norma applicabile solo in sede di espulsione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Ancorché l’esame del ricorso incidentale rivesta carattere pregiudiziale rispetto al ricorso principale, nondimeno il suo esame non dubitandosi, per vero, che, avuto riguardo al tenore della decisione, la questione di che trattasi abbia formato oggetto di pronuncia – può essere differito all’esito dell’esame di quest’ultimo poiché, come più volte affermato da questa Corte, “il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito… ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (Cass., Sez. U, 25/03/2013, n. 7381).
4. Tanto osservato, l’unico motivo del ricorso principale è infondato. Premesso che, come questa Corte ha anche affermato di recente, “la relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di “vita familiare” rilevante a norma dell’art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell’esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c)” (Cass., Sez. I, 18/03/2020, n. 7427), la Corte d’Appello, allorché ha inteso motivare il rigetto del gravame sul rilievo della mancata dimostrazione da parte del richiedente del presupposto della convivenza, si è rettamente attenuta ai principi che regolano la ripartizione nel giudizio di cognizione ordinaria dell’onere della prova, in questa chiave divisando alla luce delle risultanze istruttorie emerse – la cui valutazione compete in via esclusiva al giudice del merito – che il richiedente non avesse offerto prova dei fatti costitutivi del diritto invocato.
5. Ne’ per vero l’impugnata decisione si mostra meritevole di emenda sotto il profilo della caldeggiata applicabilità in via analogica dei diversi principi regolanti la materia dell’onere probatorio in relazione alla protezione internazionale, trattandosi di disciplina connotata da evidenti indici di specialità in punto di forme, contenuti e finalità che ostano alla sua applicazione oltre il campo delimitato dal legislatore.
6. L’infondatezza che invalida il ricorso principale solleva in ragione della sua “condizionalità” dall’esame del ricorso incidentale.
7. Spese alla soccombenza. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Respinge il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della I sezione civile, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021