LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –
Dott. ACIERNO Maria – Presidente di Sezione –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 22104 del 2020 promosso da:
C.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dell’Orso, n. 74;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello n. 147/2019, depositata in data 3 luglio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal Consigliere Giusti Alberto.
FATTI DI CAUSA
1. – Il signor C.C. ha proposto, con atto notificato il 10 febbraio 2020, ricorso per la cassazione della sentenza n. 147/2019 della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’appello della Corte dei conti, depositata in data 3 luglio 2019, che ha confermato la statuizione di condanna a suo carico al risarcimento del danno in favore della Provincia di Napoli per consulenze conferite e assunzioni disposte, nella qualità di amministratore di una società a totale partecipazione pubblica nel settore della gestione dei rifiuti (la SAPNA s.p.a.), in violazione della normativa di settore.
Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso.
2. – Il controricorso è stato iscritto a ruolo con la certificazione di mancato deposito in cancelleria del ricorso per cassazione.
3. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi-
glio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Risulta dall’attestazione di cancelleria in data 3 settembre 2020 che il ricorso per cassazione non è stato depositato dal ricorrente C.C. nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c..
L’iscrizione a ruolo del processo è avvenuta a cura del controricorrente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti.
2. – L’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c., – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass., Sez. Un., 6 marzo 2018, n. 5302).
Trova altresì applicazione il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2016, n. 26642).
3. – Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti parte soltanto in senso formale.
4. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021
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