Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26668 del 01/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11173-2020 proposto da:

E.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PARENTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 3546/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 27/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35 bis, E.A., cittadino del Marocco, ha adito il Tribunale di Venezia-.- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

il ricorrente aveva riferito di essere nato in Marocco, a Chaitba, provincia di El Kelas, ove viveva ancora la sua famiglia di origine, composta da due anziani genitori malati, quattro fratelli e due sorelle; di non essere sposato e non avere figli; di aver subito un grave sfruttamento lavorativo, essendo pagato a giornata sette Euro; di essersi insediato a Castelnuovo Garfagnana ove lavorava come agricoltore; di inviare con regolare cadenza i proventi della sua attività alla famiglia in Marocco;

con decreto del 27.3.2020 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

avverso il predetto decreto, notificato in pari data, ha proposto ricorso E.A., con atto notificato il 23.4.2020, svolgendo tre motivi; con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione alla mancata registrazione dell’intervista svolta dinnanzi alla Commissione Territoriale e alla mancata traduzione del provvedimento di rifiuto reso dalla stessa Commissione;

con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19;

l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria 23.6.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in Camera di Consiglio non partecipata;

ritenuto che:

la procura rilasciata su foglio allegato al ricorso è priva della certificazione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, sesto periodo, ad opera del difensore della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato e si pone quindi in contrasto con quanto recentemente affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15177 del 1.6.2021, secondo la quale “Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato” prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”;

rilevato tuttavia che ancor più recentemente la 3^ sezione di questa Corte con ordinanza n. 17970 del 23.6.2021 ha rimesso alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017 – per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU;

ritenuta l’opportunità di attendere la decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

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