LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22723-2016 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso la sede della Società (avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO), rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO SAPIA;
– ricorrente –
e contro
C.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 101/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/04/2016, R.G.N. 202/2015.
RILEVATO
che:
1. la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la sussistenza sin dal 26.1.1999 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra C.S. e Poste Italiane s.p.a. quale conseguenza dell’illecita interposizione di manodopera da parte dei soggetti, formali datori di lavoro del C., in relazione alla esecuzione dei lavori oggetto di appalto conferito dalla società;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di sette motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazione dell’art. 415 c.p.c., comma 5. Premesso che il ricorso di primo grado era stato notificato 29 giorni prima della data fissata per la udienza di discussione di primo grado e, quindi, in violazione del termine a difesa previsto dall’art. 415 c.p.c., comma 5, e che in sede di costituzione in giudizio essa Poste Italiane aveva chiesto di essere rimessa in termine, deduce l’errore del giudice di appello per avere confermato la statuizione di prime cure che aveva respinto tale richiesta; assume che ciò aveva determinato la ingiustificata compressione del proprio diritto di difesa e, in particolare, compromesso la possibilità di prendere posizione sull’effettivo inserimento del C. negli elenchi concernenti i dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto che le imprese appaltatrici avevano comunicato a Poste Italiane nel corso di un protratto arco temporale;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, censurando la sentenza impugnata in relazione al rigetto della eccezione di prescrizione decennale formulata nella memoria di costituzione ed all’omesso rilievo della decadenza invocata ai sensi dell’art. 32, comma 4 cit. in sede di conclusioni del giudizio di primo grado;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione delle norme processuali in relazione all’art. 112 c.p.c., comma 2, artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza di appello per avere confermato la decisione di prime cure sulla base di una ricostruzione fattuale non sorretta dallo svolgimento di attività istruttoria; tale istruttoria si palesava necessaria a fronte della espressa contestazione da parte di Poste Italiane dell’allegazione del lavoratore che i dipendenti delle ditte appaltatrici fossero assoggettati agli ordini del personale della società committente;
3.1. sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato, ricordato che il giudice non può pronunziare di ufficio su eccezioni proponibili solo dalla parte, parte ricorrente rappresenta che il tema della illiceità della prestazione per essere il fornitore della stessa privo della formale abilitazione alla intermediazione di manodopera, non era mai stato sollevato dalla controparte; in questa prospettiva denunzia l’omesso rilievo (implicante sostanziale conferma della sentenza di primo grado sul punto) da parte del giudice di secondo grado della violazione a riguardo consumata dal giudice di prime cure;
4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 2697 c.c. per errata applicazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova. Denunzia l’errore del giudice di appello per avere respinto il motivo di gravame che ascriveva alla sentenza di primo grado, in sintesi, l’omesso rilievo della avvenuta contestazione da parte della società convenuta delle circostanze allegate in domanda relative alla direzione della prestazione lavorativa da parte di personale della società committente;
5. con il quinto motivo di ricorso deduce erronea applicazione della L. n. 1369 del 1960 ai fatti di causa, censurando la sentenza impugnata per avere affermato la imprescrittibilità dell’azione di accertamento della interposizione vietata senza verificare la conformità della condotta del lavoratore, rimasto a lungo inerte nel far valere il diritto all’instaurazione del rapporto con Poste Italiane s.p.a., al canone di correttezza e buona fede, fermo restando quanto osservato in tema di termini di decadenza;
6. con il sesto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, denunziando che il risarcimento del danno non era stato parametrato in conformità della richiamata disposizione; la sentenza di primo grado non aveva preso in considerazione la relativa eccezione ed analogamente la sentenza di appello;
7. con il settimo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per mancata e apparente motivazione in relazione ad alcuni fatti decisivi, in violazione dell’art. 111 Cost. nonchè motivazione contraddittoria con riferimento ai fatti di causa;
8. il primo motivo di ricorso è fondato;
8.1. la Corte di appello ha giustificato il rigetto del motivo di gravame con il quale Poste Italiane s.p.a. aveva censurato la sentenza di primo grado per mancato accoglimento della istanza di rimessione in termini formulata a fronte della notifica del ricorso di primo grado avvenuta in violazione (sia pure per un solo giorno) del termine a comparire stabilito dall’art. 415 c.p.c., comma 5, osservando che la costituzione di Poste Italiane aveva sanato il vizio di contraddittorio e che la mancata rimessione in termini della società resistente era giustificata dal fatto che la stessa non aveva indicato quale documentazione avrebbe prodotto in caso di accoglimento della relativa istanza;
8.1. secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte la nullità dell’introduzione del giudizio, determinata dall’inosservanza del termine dilatorio di comparizione è sanata dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poichè in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta; la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l’inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa (Cass. n. 21597/2014, n. 9150/2004, n. 521/1997);
8.2. in applicazione del principio richiamato deve escludersi che il giudice di primo grado, una volta accertato il mancato rispetto del termine a comparire da parte del ricorrente, potesse negare la fissazione di altra udienza onde consentire alla parte comparsa, che ne aveva fatto richiesta, la possibilità di fruire dell’intero periodo stabilito dall’art. 415 c.p.c., comma 5, per l’approntamento delle proprie difese; il diritto di difesa, che il Legislatore ha inteso garantire con la previsione della necessità del rispetto di un termine minimo di comparizione, non consente, poi, di condizionare l’accoglimento della richiesta di differimento dell’udienza alla valutazione discrezionale del giudicante circa la necessità o meno per la parte convenuta di disporre di tale ulteriore periodo in relazione alle concrete difese da esplicare;
9. all’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione con rinvio della decisione, con effetto di assorbimento degli ulteriori motivi;
10. al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021