Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2684 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20842-2019 proposto da:

A.N., rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CAVICCHIOLI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2168/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino del *****, interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con ordinanza del 10.4.2018 il Tribunale di Torino rigettava il ricorso.

Interponeva appello l’odierno ricorrente e la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, n. 2168/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.N. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria senza aver condotto un adeguato esame del contesto interno al *****, ed in particolare alla regione di provenienza del richiedente. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte torinese abbia considerato genericamente la regione del *****, e non invece la particolare area del Nord ***** che, per la sua vicinanza con l'*****, sarebbe esposta a problematiche analoghe a quelle esistenti nel *****, teatro di scontri tra *****, ***** e ***** per il controllo del territorio e soggetta ad infiltrazioni da parte dei ***** provenienti dall'*****.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè la Corte piemontese avrebbe errato nell’affermare che il richiedente aveva l’onere di allegare una situazione di pericolo individualizzata anche ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Le due doglianze, che meritano un esame congiunto, sono infondate.

Va premesso che la Corte territoriale incorre effettivamente in un errore, laddove afferma che anche ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sarebbe richiesta la dimostrazione, da parte dello straniero, di una minaccia grave alla sua vita o alla sua persona (cfr. pag.8 della sentenza impugnata, in apertura). Subito dopo, tuttavia, il giudice di merito esamina la situazione del *****, e del ***** in particolare, ritenendola non idonea ad integrare il livello di violenza generalizzata previsto dalla norma in esame, avendo cura di indicare le fonti consultate. Rispetto a tale apprezzamento il ricorrente non contrappone alcun elemento concreto, limitandosi ad una critica generica, peraltro neppure fondata sull’allegazione di fonti diverse, più aggiornate o più specifiche di quelle richiamate dalla Corte territoriale, che possano dimostrare l’esistenza di un contesto diverso da quello in concreto ricostruito dal giudice di merito. In proposito, va ribadito che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv.655559; cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv.657062). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve” nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11 preleggi e del D.L. n. 113 del 2018, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 2 Cost., all’art. 8 della Convenzione E.D.U. ed all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria. Ad avviso del ricorrente, sarebbe stata sufficiente, a tal fine, la semplice allegazione da parte del richiedente di una situazione di insicurezza e violenza generalizzata nel Paese di provenienza, a fronte della quale non si poteva non ritenere che i diritti umani fondamentali fossero posti a rischio.

La censura è infondata.

La protezione umanitaria, infatti, presuppone la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente, che va comunque riferita alla sua condizione individuale e non può, quindi, mai risolversi in una generica richiesta di considerazione delle diverse condizioni di vita esistenti, rispettivamente, in Italia e nel Paese di provenienza.

Se infatti è vero che, ai fini della concessione o del diniego della protezione umanitaria, è necessario prendere le mosse dalla considerazione della situazione interna del Paese di origine del richiedente la protezione umanitaria, va tuttavia ribadito che “Non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità. L’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013). E’ necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.647298, in motivazione, pagg.9 e 10; interpretazione confermata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062).

Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza specifica a sostegno della sua pretesa condizione di vulnerabilità con riguardo alla sua vita privata, personale e familiare, in Italia comparata alla sua situazione personale nel Paese di provenienza (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv.653700; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019, Rv.654164) o nel Paese di transito (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885), ma si è limitato ad insistere sulle condizioni esistenti in *****, che di per sè tuttavia non sono sufficienti ai fini della concessione della tutela umanitaria. Nè conduce a diverso risultato la sola allegazione dell’integrazione lavorativa, in assenza della vulnerabilità individuale che costituisce il presupposto per il riconoscimento della protezione in esame.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. in relaziona all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte piemontese avrebbe deciso sulla base di informazioni sul Paese di provenienza non preventivamente sottoposte al contraddittorio tra le parti.

La censura è inammissibile.

Va infatti ribadito il principio, affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di protezione internazionale, l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (Country of origin information) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poichè in tal caso l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio” (Cass. Sez.1 Ordinanza n. 29056 del 11/11/2019, Rv. 655634).

Il ricorrente, tuttavia, non specifica quali fonti informative egli avesse indicato, ma si limita a dolersi – genericamente del fatto che il giudice di seconde cure abbia deciso “… senza considerare gli elementi probatori addotti dal sig. A.” (cfr. pag.27 del ricorso), senza in alcun modo specificare di quali elementi, in concreto, si trattasse. In proposito, va ribadito che “La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, nè potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019, Rv.654876; cfr. anche Cass. Sez.1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017, Rv. 643715 e Cass. Sez.5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004, Rv. 569603).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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