LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19333-2019 proposto da:
F.LLI N. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO NESCI;
– ricorrente –
contro
F.V., F.D., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO ETTORE NIRTA, MARIA NIRTA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 356/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
1. F.V. e D. citavano in giudizio la società Fratelli N. s.r.l., proponendo domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c., chiedendo che la convenuta fosse condannata a trasferire l’immobile oggetto del contratto preliminare di vendita dopo averlo reso conforme al progetto e alla concessione edilizia. La società costituendosi proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di riconoscimento del proprio diritto a trattenere la caparra.
Il Tribunale di Locri rigettava sia la domanda degli attori che quella riconvenzionale dei convenuti, in particolare ritenendo che la domanda riconvenzionale, pur fatta valere in comparsa di risposta, non era stata riproposta in sede di comparsa conclusionale.
2. La pronuncia di primo grado veniva impugnata dagli attori in via principale e dalla convenuta in via incidentale.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 356/2018, ha rigettato sia l’impugnazione principale che quella incidentale. La Corte ha anzitutto esaminato l’impugnazione incidentale, ritenendo che la domanda riconvenzionale per inadempimento abbia priorità logica rispetto a quella di adempimento; ha poi ritenuto erroneo il rigetto in primo grado per mancata riproposizione della domanda nella comparsa conclusionale, ma ha poi respinto la medesima nel merito.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello la società Fratelli N. s.r.l. ricorre per cassazione.
Resistono con controricorso i fratelli F.V. e D..
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo contesta “violazione degli artt. 342,339 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: il giudice d’appello, dopo aver correttamente affermato la ritualità della proposizione della domanda riconvenzionale, non poteva rigettare nel merito la domanda, “giudicando su una questione estranea allo stesso”, ossia “l’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento che non costituiva oggetto dell’appello incidentale e nemmeno del giudizio di primo grado”.
Il motivo è inammissibile. Il giudice d’appello, ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale (invece considerata dal primo giudice inammissibile perché non riproposta nella comparsa conclusionale), l’ha poi correttamente esaminata nel merito, ponendo in essere l’attività non effettuata in primo grado perché la domanda era appunto stata ritenuta non validamente proposta. Quanto poi al merito esaminato dal giudice d’appello, questo non si è identificato nella verifica della gravità dell’inadempimento, ma nella negazione da parte del giudice di secondo grado della qualità di diffida ad adempiere alla lettera del 20 febbraio 2008, il che ha portato il giudice ad escludere la sussistenza dei presupposti della pronuncia di risoluzione di diritto.
2) Il secondo motivo fa valere “violazione degli artt. 1454,1455 e 1456 c.c. e art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato il gravame incidentale sostenendo che era necessario per la risoluzione del contratto l’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento, così ponendosi in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte che sancisce che, ove ci sia avvalga della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, non è necessario l’accertamento del requisito di cui all’art. 1455 c.c..
Il motivo è inammissibile in quanto, come si è visto in relazione al primo motivo, la Corte d’appello non ha valutato la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., ma ha escluso che la lettera del 20 febbraio 2008 potesse essere qualificata come diffida ad adempiere, così negando l’applicabilità della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 12 del contratto preliminare.
3) Il terzo motivo denuncia “violazione dell’art. 71 c.c. (plausibilmente 91 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Il motivo è inammissibile in quanto si limita a prospettare che, qualora il ricorso fosse accolto, ne sarebbe discesa la violazione del principio della soccombenza.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 5.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021
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