LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 34423 – 2019 R.G. proposto da:
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– ricorrente –
contro
D.G.L. – c.f. ***** – D.M.A. – c.f.
***** – (in proprio e quali eredi di S.S.) elettivamente domiciliati in Roma, alla via Conca d’Oro, n. 184/190, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Discepolo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrenti –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Ancona n. 3233/2019 PRON.;
udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del consigliere Dott. Abete Luigi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege “Pinto” D.G.L. e D.M.A., in proprio e quali eredi di S.S., adivano la Corte d’Appello di Ancona.
Esponevano che, unitamente a S.S., avevano proposto con citazione notificata il 20.11.2003, dinanzi alla Corte di Ancona, opposizione alla stima di indennità di espropriazione; che il giudizio era stato definito in sede di rinvio – all’esito della pronuncia n. 2658/2014 di questa Corte di legittimità – con sentenza del 20.11.2017 della corte marchigiana.
Si dolevano quindi per l’irragionevole durata del giudizio e chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto del 15.2.2019 il consigliere designato accoglieva il ricorso e per l’effetto ingiungeva al Ministero il pagamento, tra l’altro, in favore di D.G.L. e di D.M.A., quali eredi di S.S., pro quota hereditaria, della complessiva somma di Euro 4.900,00.
3. Il Ministero proponeva opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter. Resistevano D.G.L. e D.M.A., in proprio e nella qualità.
4. Con decreto n. 3233/2019 la Corte d’Appello accoglieva in parte l’opposizione e rideterminava in Euro 1.400,00, ciascuno, l’indennizzo dovuto a D.G.L. e a D.M.A., quali eredi di S.S..
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione.
D.G.L. e D.M.A., in proprio e nella qualità di eredi di S.S., hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis nonché degli artt. 727 e 757 c.c..
Deduce che ha errato la corte d’appello ad attribuire la somma di Euro 1.400,00 sia a D.G.L. sia a D.M.A., in qualità di eredi di S.S..
Deduce che la somma di Euro 1.400,00, nel complesso, sarebbe stata da dividere e da attribuire pro quota a D.G.L. e a D.M.A..
8. Si premette che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il Ministero ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.
9. In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.
Il motivo di ricorso è dunque infondato e da respingere.
10. Va condiviso l’assunto dei controricorrenti (cfr. pagg. 5 e 6).
L’equo indennizzo accordato dalla Corte di Ancona, in sede di opposizione ed a modifica della quantificazione operata dal consigliere designato, è pari nel complesso ad Euro 2.800,00 non già ad Euro 1.400,00.
Infatti, la corte marchigiana, in rapporto alla durata irragionevole di 4 anni e 5 mesi del giudizio “presupposto” sofferta dalla de cuius, ha determinato l’indennizzo in tal modo: “va riconosciuta a titolo ereditario a ciascun resistente la somma di Euro 1.400,00 (700,00 x 4: 2)” (così decreto impugnato, pag. 2), cioè ha riconosciuto nel complesso Euro 2.800,00.
Quindi ha accordato a ciascuno dei due coeredi Euro 1.400,00.
11. In dipendenza del rigetto del ricorso il Ministero ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
12. In ogni caso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il medesimo D.P.R. n. 15 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a rimborsare ai controricorrenti, D.G.L. e D.M.A., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021