LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26836 – 2020 R.G. proposto da:
C.S. – c.f. ***** – C.C. – c.f. *****
– (in proprio e quale procuratore di C.L.), C.M.G. – c.f. ***** – C.G.G. – c.f.
***** – (in proprio e quale erede di Ci.Gi.), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Lima, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Cedo Ennio, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato De Pascale Nicola li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;
– resistente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Campobasso n. cronol.
1/2020;
udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del consigliere Dott. Abete Luigi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Campobasso in data 22.2.2019 C.S., C.C., in proprio e quale procuratore di C.L., C.M.G., C.G.G., in proprio e quale erede di Ci.Gi., e Ci.Ca. si dolevano per l’irragionevole durata del giudizio, avente ad oggetto lesione di legittima e divisione ereditaria, intrapreso innanzi al Tribunale di Campobasso ed iscritto al n. 1217/2003 r.g..
Chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto del 4.4.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso.
3. I ricorrenti proponevano opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter. Resisteva il Ministero della Giustizia.
4. Con decreto n. 11 dei 15.1/4.2.2020 la Corte di Campobasso accoglieva l’opposizione e per l’effetto condannava il Ministero a pagare la somma di Euro 5.300,00, ciascuno, in favore di C.C., in proprio e quale procuratore di C.L., di C.M.G. e di Ci.Ca.; la somma di Euro 2.700,00 in favore di C.G.G., quale erede di Ci.Gi.; la somma di Euro 1.500,00 in favore di C.S.; la somma di Euro 500,00 in favore di C.G.G.; compensava fino a concorrenza di 1/2 le spese dell’intero procedimento;
condannava il Ministero a rimborsare ai difensori anticipatari degli opponenti la residua metà, liquidata in Euro 378,00, oltre rimborso forfetario ed accessori.
5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso C.S., C.M.G., C.C., in proprio e quale procuratore di C.L., e C.G.G., in proprio e quale erede di Ci.Gi.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
Il Ministero della Giustizia si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
7. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4.
Deducono che la corte d’appello ha liquidato i compensi in maniera del tutto arbitraria e simbolica, “senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima” (così ricorso, pag. 16), senza alcuna specificazione circa il tipo di procedimento, il valore della controversia e le fasi trattate e senza applicazione degli aumenti correlati al numero di parti assistite.
8. Si premette che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il Ministero controricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
9. In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.
Il motivo di ricorso è dunque fondato e da accogliere.
10. Si delinea e sussiste, sia in rapporto allo scaglione compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00 sia in rapporto allo scaglione compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, la dedotta violazione dei “minimi” tariffari, anche a tener conto della diminuzione massima (50%) (ed anche a prescindere, se del caso, dalla fase istruttoria e/o di trattazione) prevista dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, del (come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1) per i valori medi di cui alla tabella n. 12 (giudizi innanzi alla corte d’appello) allegata al medesimo D.M. n. 55 del 2014.
11. D’altra parte, questa Corte spiega che, nei casi di assistenza e di difesa di più parti comportante l’esame di identiche questioni e posizioni, la maggiorazione del 20% dell’onorario, ai sensi (ratione temporis) della tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4, per l’assistenza e la difesa di ogni parte oltre la prima è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, comunque, ha l’obbligo di motivare indicando le ragioni che hanno determinato l’esercizio del potere conferitogli; tale obbligo di motivazione sussiste anche nel caso in cui il giudice ritenga di non far proprie le argomentazioni in base alle quali la parte abbia richiesto la detta maggiorazione e non aderisca a tale motivata richiesta (cfr. Cass. 8.7.2010, n. 16153).
12. In accoglimento del motivo di ricorso il decreto n. 11 dei 15.1/4.2.2020 della Corte d’Appello di Campobasso va cassato con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto n. 11 dei 15.1/4.2.2020 della Corte d’Appello di Campobasso; rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021