Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26857 del 04/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28849 – 2020 R.G. proposto da:

P.D., – c.f. ***** – elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Rossano (CS), al viale Michelangelo, n. 33, presso lo studio dell’avvocato Antonio Sapia, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. 80184430587 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Bologna n. 2563/2020 cron.;

udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Bologna P.D. si doleva per l’irragionevole durata del giudizio di separazione personale intrapreso, innanzi al Tribunale di Bologna, con ricorso iscritto a ruolo il 5.11.2014 e definito con sentenza dei 2/29.7.2019.

Chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 3.2.2020 il consigliere designato rigettava il ricorso.

3. P.D. proponeva opposizione ex lege n. 89 del 2001. Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto n. 2563/2020 la Corte di Bologna rigettava l’opposizione.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso P.D.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. La ricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, degli artt. 115,116 e 221 c.p.c. e del D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 e art. 16 undecies.

Deduce che il fascicolo del giudizio “presupposto” è stato prodotto in copia conforme all’originale, come da attestazione del cancelliere.

9. Il primo motivo di ricorso va respinto.

10. Va premesso che già con l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter la ricorrente aveva addotto che il consigliere designato aveva errato nel reputare privo di autentica il fascicolo cartaceo del giudizio “presupposto” prodotto in copia digitale (cfr. decreto impugnato, pag. 1).

11. A tal riguardo la Corte di Bologna ha atteso alle seguenti analitiche puntualizzazioni.

In primo luogo, la corte ha precisato che il fascicolo del giudizio “presupposto” era contenuto in una copia analogica dell’originale apparentemente rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Bologna – “scansionata” dalla ricorrente e prodotta, quale allegato al ricorso, in “pdf”.

Indi ha specificato che il “pdf” non riproduceva i “timbri di congiunzione” che sarebbero stati da apporre tra le pagine cartacee del fascicolo analogico; e che non figurava apposta, in calce alla copia in “pdf”, l’attestazione di conformità prevista dal D.Lgs. n. 179 del 2012 art. 16 decies.

In secondo luogo, la corte ha precisato che la ricorrente aveva prodotto quattro dichiarazioni, dal contenuto generico, attestanti la conformità agli originali degli atti e dei documenti allegati all’opposizione.

Indi ha specificato che le prime tre dichiarazioni non corrispondevano al modello previsto dal D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16 undecies.

Segnatamente, che le dichiarazioni non erano state inserite nei “pdf” contenenti le copie degli atti analogici né contenevano sintetica descrizione dell’atto o del documento di cui il difensore aveva attestato la conformità.

Indi, ulteriormente, ha specificato che la quarta dichiarazione era conforme al modello previsto dal D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16 undecies. E però in relazione ad essa rilevava la circostanza per cui il “pdf” contenente la copia del fascicolo del giudizio “presupposto” non riproduceva i “timbri di congiunzione”, sicché non era possibile stabilire se l’attestazione apposta dal cancelliere e riprodotta nell’ultima pagina del “pdf” si riferisse agli atti contenuti nel medesimo “pdf”.

12. Su tale scorta, allorché, con il primo mezzo, deduce che il fascicolo del giudizio “presupposto” è stato prodotto “in copia conforme all’originale, come da autentica nel retro dell’ultimo foglio a firma (…) cancelliere del tribunale di Bologna” (così ricorso, pag. 4), che i “timbri di congiunzione” sono presenti su ogni pagina “scannerizzata” (cfr. ricorso, pag. 4), che “l’attestazione di conformità è proprio in calce ai documenti” (così ricorso, pag. 5), che controparte non ha mai disconosciuto i documenti prodotti, evidentemente in tali guise la ricorrente sollecita questa Corte al riesame della documentazione summenzionata e quindi delle risultanze processuali.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

13. In pari tempo non è pertinente la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Invero, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Invero, la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

14. Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, u.p., “si applicano i primi due commi dell’art. 640 c.p.c.”. Cosicché il consigliere designato, “se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova”.

Ebbene siffatto potere/dovere è stato dal consigliere designato indiscutibilmente esercitato: ne dà atto la stessa ricorrente, allorché riferisce che “il Giudice ha chiesto integrazione della documentazione in copia conforme all’originale” (così ricorso, pag. 3).

Vero è altresì che, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il ricorrente, dopo che la sua domanda è stata respinta con decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 3, comma 6, può produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase di opposizione di cui all’art. 5 ter della stessa legge, opposizione che, per la sua natura pienamente devolutiva, non subordina l’esercizio di tale facoltà alla previa concessione, ora per allora, del termine in precedenza non assegnato ai sensi dell’art. 640 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2017, n. 22704; Cass. 6.11.2015, n. 22763).

E nondimeno è stata evidentemente la medesima ricorrente che ha reputato di non avvalersi di siffatta prerogativa, siccome ha addotto che l'”integrazione non era necessaria poiché la documentazione era già stata prodotta in copia conforme all’originale” (così ricorso, pag. 3).

15. In questi termini P.D. non ha motivo né di dolersi perché la corte di merito, qualora avesse avuto dei dubbi sulla conformità agli originali degli atti e dei verbali del giudizio “presupposto”, ben avrebbe potuto “chiedere integrazioni al difensore di depositare il cartaceo della copia conforme all’originale” (così ricorso, pag. 4); né di dolersi perché è stata respinta la richiesta subordinata di cui all’istanza depositata in data 19.5.2020, con la quale aveva domandato autorizzarsi il deposito del fascicolo cartaceo.

Tanto ben vero a prescindere dal rilievo per cui questa Corte ha assunto che “la ricerca officiosa della prova, già prevista dalla L. n. 89 del 2001, originario art. 3 sia invece inconciliabile con l’attuale struttura monitoria del procedimento, nel quale la domanda può, al più, essere integrata dal giudice ai fini della successiva provocatio ad opponendum” (così in motivazione Cass. 21.7.2020, n. 15498).

16. Da ultimo si evidenzia che la ricorrente neppure ha motivo di dolersi per il mancato accoglimento dell’istanza depositata in data 19.5.2020, limitatamente alla richiesta principale di fissazione della pubblica udienza.

La corte distrettuale ha puntualizzato che la richiesta di fissazione dell’udienza era da disattendere in ottemperanza ai decreti emessi, ai sensi del D.Lgs. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, dal presidente vicario della Corte d’Appello di Bologna e dal presidente della terza sezione della stessa Corte, decreti secondo cui le opposizioni ex lege “Pinto” sarebbero state da trattare con modalità cartolare.

17. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014; l’erronea motivazione.

Deduce che ha errato la Corte di Bologna a condannarla alle spese di lite.

Deduce che la liquidazione – in Euro 1.830,00 – delle spese di lite è omnicomprensiva e non è per nulla specifica, viepiù che l’Avvocatura dello Stato non ha redatto memorie e non ha depositato nota spese; che dunque le spese ben potevano essere liquidate secondo i minimi tariffari.

18. Il secondo motivo di ricorso parimenti va respinto.

19. Ovviamente la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di opposizione è naturale conseguenza, alla stregua del principio di causalità, della sua soccombenza (cfr. Cass. 30.3.2010, n. 7625; Cass. 27.11.2006, n. 25141).

20. Quantunque abbia denunciato il carattere omnicomprensivo della liquidazione, la ricorrente non ha addotto la violazione dei massimi tariffari in relazione allo scaglione di riferimento e si è limitata a prospettare l’opportunità di una più ridotta liquidazione.

In tal guisa viene in rilievo l’insegnamento di questa Corte secondo cui la determinazione degli onorari di avvocato, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia specificamente invocata la violazione dei minimi tariffari che, per l’autosufficienza del ricorso, deve essere dedotta con riferimento non solo alle singole voci ma anche agli importi considerati, così da consentire alla Corte il controllo senza l’esame degli atti, trattandosi di errores in iudicando (cfr. Cass. 4.3.2003, n. 3178; Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19613).

21. Si reputa nonostante il rigetto del ricorso e nonostante la formale costituzione del Ministero di non far luogo a statuizioni in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

22. Rilevano al riguardo due circostanze.

Per un verso, con riferimento al secondo motivo di ricorso, il Ministero di fatto non ha svolto difese, siccome si è espressamente rimesso alle determinazioni di questa Corte (cfr. controricorso, pag. 5).

Per altro verso, con riferimento al primo motivo di ricorso, il Ministero ha correlato le sue difese circa gli esiti – che qui essenzialmente rilevano – del giudizio di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter alla prefigurazione (cfr. controricorso, pag. 5), in ordine alla valutazione degli atti del giudizio “presupposto”, di un errore revocatorio, errore che in verità neppure in tesi è configurabile (cfr. a tal ultimo proposito Cass. 8.6.2018, n. 14929).

23. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021

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