Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26935 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15578-2020 proposto da:

CONTEXCEL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1352/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2011 per l’IRES e altro e la Commissione Tributaria Provinciale ne respingeva il ricorso ritenendo legittimo il comportamento dell’Ufficio che aveva provveduto alla ripresa fiscale di un debito iscritto a bilancio per un milione di Euro considerandolo inesistente e quindi considerandolo quale sopravvenienza attiva;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello della parte contribuente ritenendo che l’erronea rappresentazione in bilancio dell’importo di un milione di Euro non aveva dato luogo ad alcun risparmio o evasione d’imposta e non può pertanto sottoporsi a tassazione tale somma; vanno tuttavia confermate le sanzioni irrogate in quanto vi è stato comunque un comportamento irregolare e consapevole cui non è stato posto rimedio con le opportune e successive variazioni contabili;

la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 112 c.p.c., in quanto la Commissione Tributaria Regionale, dopo aver escluso che nei fatti rappresentati dall’Agenzia fosse configurabile una fattispecie imponibile, avrebbe dovuto far discendere anche la declaratoria di illegittimità del provvedimento sanzionatorio perché nessuna infedeltà dichiarativa era stata perpetrata e perché, sanzionandosi un comportamento irregolare e consapevole che come tale non trova consacrazione in nessuna norma repressiva, si è violato il principio di legalità.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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