LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29590-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MOTOSPORT ROMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato VALERIO MORETTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1371/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 11/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per IVA per l’anno d’imposta 2010: con tale atto l’Ufficio rettificava il reddito imponibile per omessa fatturazione di vendite imponibili registrate dalla società come “motoveicoli ceduti a costo a collega concessionario”;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che la vendita di moto a prezzo di costo a colleghi concessionari può costituire una prassi giustificata da legittime ragioni commerciali in quanto permette di ottimizzare le giacenze di magazzino e di ottenere bonus e premi di produttività dalla casa madre Honda.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Con ordinanza intercolutoria n. 11277 del 2021 la Corte rinviava a nuovo ruolo per permettere la trattazione congiunta in un’unica udienza del presente procedimento con quelli connessi R.G. nn. 8856/17 e 30018/17.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 85, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5 e 11, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, degli artt. 2697 e 2729 c.c. perché la prassi di vendere “motoveicoli ceduti a costo a collega concessionario” contrasta con il criterio di economicità della gestione e dunque nasconde una evasione d’imposta;
con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per essere la motivazione della Commissione Tributaria Regionale meramente apparente e irriducibilmente contraddittoria.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021