Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26945 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1822-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

R.A., M. & C SAS DI R.A., R.M., G.I., R.T., R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VENTOTENE 18, presso lo studio dell’avvocato FABIO FALCONE, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 8183/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente (la società M. & C. s.a.s. di R.A. e i cinque soci) proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2009 in merito ad un accertamento effettuato presso la sede della suddetta società con il quale si accertava un maggiore reddito della stessa e dei soci;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente, rilevando in particolare la corretta tenuta della contabilità e il rispetto dello specifico studio di settore;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate, evidenziando che l’atto di appello risulta notificato alla società e ai soci presso il vecchio domicilio (*****) del difensore costituito nel giudizio di primo grado e ricevuto dal portiere dello stabile mentre il nuovo domicilio del difensore costituito (via San Pasquale a Chiaia n. 48, Napoli) risultava già mutato nel corso del giudizio di primo grado ed era stato comunicato dal difensore al proprio ordine professionale e alla stessa Agenzia delle entrate, mentre nessun effetto sanante è ascrivibile alla costituzione di controparte, giacché l’inosservanza del termine consuma definitivamente ed insanabilmente il potere di impugnazione; inoltre l’appello è altresì inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di gravame.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva ma in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 331 c.p.c. per essere stato sanato il vizio di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo in ragione della costituzione in appello della controparte, in quanto la notifica è pur sempre avvenuta, sia pure al vecchio domicilio del difensore con consegna del plico al portiere dello stabile, così da doversi considerare al più nulla ma non inesistente;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 342 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la mancanza di specificità dei motivi di gravame.

Ritenuta la necessità di formulare una nuova proposta ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo per formulare una nuova proposta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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