LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4965-2019 proposto da:
T.L., G.G., in proprio e quale genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore GI.SA., GI.MA., GI.MA.LI., GI.PA., GI.RO., g.m., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI ESTENSI 91, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TAMBURRINI, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO LISCIO;
– ricorrenti –
contro
ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, *****, FALLIMENTO ***** SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 654/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2010 Gi.An. perse la vita in conseguenza di un sinistro stradale. Il sinistro coinvolse il ciclomotore sul quale viaggiava la vittima, un autocarro rimasto non identificato, ed un autoarticolato assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla società Assicurazioni Generali s.p.a..
2. Nel 2013 i prossimi congiunti della vittima, odierni ricorrenti, convennero dinanzi al Tribunale di Trieste, fra gli altri, la società Generali e la società Allianz, quest’ultima quale impresa designata regionalmente dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, assumendo che la morte del proprio congiunto andava ascritta agli altri due conducenti coinvolti nel sinistro, e chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
3. Con sentenza 13 agosto 2016 n. 634 il Tribunale di Trieste ritenne che il sinistro andasse ascritto concorsualmente a responsabilità tanto della vittima, quanto del conducente del veicolo non identificato, e di conseguenza condannò la società Allianz – quale impresa designata – al risarcimento del danno in favore del coniuge e dei figli della vittima, previa detrazione dell’aliquota di colpa ascritta a quest’ultima.
Rigettò invece la domanda proposta dai genitori e dei fratelli della vittima, ritenendo non provata l’esistenza tanto del rapporto di parentela, quanto del danno.
4. La sentenza venne appellata in via principale dei congiunti della vittima, ed in via incidentale condizionata dalla Allianz.
La Corte d’appello di Trieste con sentenza 19 novembre 2018 n. 654:
-) incrementò la liquidazione del danno a favore di Gi.Sa., figlia della vittima;
-) compensò per metà le spese del doppio grado di giudizio tra la Allianz da un lato, e G.G., Gi.Sa., Gi.Ma. e Gi.Ma.Li. dall’altro, condannando la Allianz al pagamento della restante metà;
-) rigettò il gravame proposto dalla madre e dai fratelli della vittima;
-) condannò T.L., Gi.Ro., Gi.Pa. e g.m. in solido alla rifusione in favore di Allianz delle spese del doppio grado di giudizio;
-) condannò tutti gli appellanti principali a rifondere alla Generali le spese del doppio grado di giudizio.
5. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione dagli originari attori con ricorso fondato su due motivi.
Ha resistito con controricorso la sola Allianz, la quale ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso concerne la posizione di solo quattro degli otto ricorrenti (per l’esattezza, T.L., Gi.Ro., Gi.Pa. e g.m., e cioè la madre ed i fratelli della vittima), e cioè coloro che in grado di appello vennero condannati a rifondere alla Allianz le spese del doppio grado di giudizio.
Sostengono i suddetti ricorrenti che nel primo grado di giudizio le spese tra essi e la Allianz erano state compensate; che su tale statuizione non vi era stata impugnazione, e che di conseguenza la Corte d’appello non avrebbe potuto condannarli alla rifusione in favore di Allianz anche delle spese del primo grado.
1.1. Il motivo è fondato.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato, emerge che la società Allianz, vittoriosa in primo grado nei confronti dei genitori e dai fratelli della vittima principale, non impugnò in grado di appello la decisione del Tribunale di compensare le spese del grado fra le parti suddette.
Pertanto la Corte d’appello, avendo confermato la statuizione di primo grado e non essendovi stata impugnazione sulla regolazione delle spese, non avrebbe potuto condannare gli appellanti soccombenti a rifondere alla Allianz anche le spese del primo grado di giudizio.
Ritiene il collegio che non possa essere condivisa, su questo punto, la proposta formulata ex art. 380 bis c.p.c., dal consigliere relatore, secondo cui la regolazione delle spese compiuta dal Tribunale si dovrebbe ritenere impugnata in virtù del fatto che la Allianz concluse la propria comparsa di costituzione e risposta in appello chiedendo “la vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Ed infatti, perché un gravame possa ritenersi proposto, non è sufficiente limitarsi a formulare una domanda di riforma della sentenza di primo grado, ma è necessario che quella conclusione sia sorretta da una motivazione ancorché minima, la quale consenta di ritenere che la parte abbia manifestato effettivamente la volontà di proporre una impugnazione.
Nel caso di specie questa manifestazione di volontà non esiste, in quanto la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Allianz nel secondo grado di giudizio non contiene alcuna manifestazione della volontà di chiedere la riforma della sentenza di primo grado in punto di regolazione delle spese.
2. Il secondo motivo di ricorso concerne la posizione di tutti ed otto i ricorrenti.
Con esso viene censurata la sentenza d’appello nella parte in cui li ha condannati a rifondere alla Generali le spese del primo grado di giudizio.
Deducono che in primo grado le suddette spese erano state compensate interamente, e che la Generali non aveva proposto appello su questa statuizione.
2.1. Il motivo è fondato al pari del primo: né dalla sentenza impugnata, né da altri atti, infatti, risulta che la società Generali in grado di appello si dolse della compensazione delle spese compiuta dal giudice di primo grado.
In mancanza di impugnazione incidentale, pertanto, la Corte d’appello non avrebbe potuto modificare la suddetta statuizione.
3. Il terzo motivo di ricorso concerne la posizione di G.G., Gi.Sa., Gi.Ma. e Gi.Ma.Li. (moglie e figli della vittima).
Deducono questi ricorrenti che erroneamente la Corte d’appello ha compensato tra essi e la Allianz, per metà, le spese tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio.
Espongono che in primo grado la Allianz era stata condannata alla rifusione integrale delle spese in loro favore; che su questa statuizione non vi era stata impugnazione; che la Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto compensare parzialmente le spese del primo grado.
3.1. Il motivo è fondato.
Per quanto riguarda la posizione di G.G., Gi.Ma. e Gi.Ma.Li., valgono le osservazioni già spese con riferimento al primo motivo di ricorso: e cioè che, essendo stato rigettato il loro gravame, il giudice d’appello avrebbe potuto modificare la regolazione delle spese compiuta dal Tribunale solo in presenza di un appello incidentale da parte dell’Allianz, che per quanto detto non può ritenersi validamente proposto.
3.2. Per quanto riguarda la posizione di Gi.Sa., la Corte d’appello ha commesso un errore più grave, accogliendo l’appello da questa proposto, e nello stesso tempo riformando in pejus la regolazione delle spese a favore dell’appellante vittoriosa, nonostante nessuna impugnazione incidentale fosse stata proposta sul punto.
Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il giudice d’appello è tenuto a provvedere ex novo sulle spese del primo grado di giudizio quando accolga il gravame proposto da una parte soccombente in primo grado.
Quando, invece, la parte già vittoriosa in primo grado proponga un appello che venga anch’esso parzialmente accolto, “l’accoglimento parziale del gravame non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione” della condanna a favore della parte vittoriosa pronunciata dal giudice di primo grado, con la conseguenza che “la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (Sez. 3 -, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 58 del 07/01/2004, Rv. 569253 – 01).
4. La ritenuta fondatezza del ricorso non impone, tuttavia, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, modificando solo in parte qua la sentenza impugnata, e stabilendo quanto segue:
(a) le spese del primo grado di giudizio restano interamente compensate tra la Allianz da un lato, e dall’altro T.L., Gi.Ro., Gi.Pa. e g.m., così come statuito dal Tribunale;
(b) la Allianz va condannata a rifondere integralmente a G.G., Gi.Sa., Gi.Ma. e Gi.Ma.Li. le spese del primo grado di giudizio, che restano liquidate nella misura già stabilita dal Tribunale, con la distrazione in favore dell’avv. Mario Liscio;
(c) le spese del primo grado di giudizio restano interamente compensate tra la Generali s.p.a. da un lato, e tutti gli odierni ricorrenti dall’altro.
5. La cassazione con pronuncia nel merito impone a questa Corte di provvedere anche sulle spese dei primi due gradi di giudizio.
Sulle spese del primo grado si è tuttavia già detto.
Per le spese del giudizio di appello vanno confermate le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, sia per quanto concerne le parti obbligate alla rifusione, sia per quanto concerne la misura di essa.
6. Per quanto concerne le spese del presente giudizio di legittimità, vanno distinte le posizioni dei vari ricorrenti: infatti la soccombenza ai fini della regolazione delle spese va valutata non già con riferimento al singolo grado di giudizio, ma in base all’esito complessivo della lite.
6.1. Ebbene, in base a tale criterio T.L., Gi.Ro., Gi.Pa. e g.m., all’esito del giudizio, sono risultati totalmente soccombenti nel merito. Nondimeno, avendo essi proposto una impugnazione fondata con riferimento alla regolazione delle spese, tale circostanza costituisce un grave motivo per la compensazione, rispetto alla Allianz, delle spese del presente giudizio di legittimità.
6.2. G.G., Gi.Sa., Gi.Ma. e G.M.L., invece, all’esito del giudizio sono risultate vittoriose nel merito. Rispetto ad esse, pertanto, le spese del presente giudizio di legittimità seguiranno la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, tenuto conto che il valore della controversia è pari all’importo delle spese di soccombenza ancora in discussione, e dunque rientra nello scaglione di valore fino a 26.000 Euro.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, così provvede:
(a) le spese del primo grado di giudizio restano interamente compensate tra la Allianz da un lato, e dall’altro T.L., Gi.Ro., Gi.Pa. e g.m., così come statuito dal Tribunale;
(b) la Allianz va condannata a rifondere a G.G., Gi.Sa., Gi.Ma. e Gi.Ma.Li. le spese del primo grado di giudizio, che restano liquidate nella misura già stabilita dal Tribunale, con la distrazione in favore dell’avv. Mario Liscio;
(c) le spese del primo grado di giudizio restano interamente compensate tra la Generali s.p.a. da un lato, e tutti gli odierni ricorrenti dall’altro;
(-) conferma nelle parti restanti la sentenza impugnata;
(-) compensa integralmente tra la Allianz da un lato, e dall’altro T.L., Gi.Ro., Gi.Pa. e g.m. le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) condanna Allianz s.p.a. alla rifusione in favore di G.G., Gi.Sa., Gi.Ma. e Gi.Ma.Li. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021