Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27010 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36696-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SAVELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 574/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Bologna confermava, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da D.M., avvocato, contro l’avviso di addebito con il quale l’Inps aveva chiesto il pagamento di contributi previdenziali omessi relativi all’anno 2009;

la Corte attribuiva rilievo preliminare ed assorbente alla questione relativa alla fondatezza dell’eccezione di prescrizione, poiché questa era da intendersi maturata al tempo della notifica dell’avviso di addebito, decorrendo il termine dal momento in cui i contributi dovevano essere corrisposti e non da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di due motivi;

controparte resiste con controricorso;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e delle altre norme in materia di prescrizione dei contributi previdenziali;

osserva che era errata l’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, poiché ex art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore, momento in cui l’ente è messo in condizione di esercitare il proprio diritto al versamento dei contributi, diritto che si concretizza solo in caso di conseguimento di un reddito da accertarsi mediante la possibilità di controllo al riguardo;

il motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. 27950/2018), secondo cui “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”;

una volta rigettato il primo motivo e affermata l’estinzione per prescrizione dei contributi in discussione, è superfluo l’esame dell’altro motivo di ricorso;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va complessivamente rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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