Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27011 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 889-2019 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

P.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1614/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da P.O. contro l’avviso di addebito relativo a contributi accertati e dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 1/2005 – 12/2011, dichiarando non dovuta la somma richiesta per contributi maturati nel periodo antecedente al quinquennio dalla notifica dell’avviso di addebito, sul presupposto che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi dovesse identificarsi con la scadenza prevista per il loro pagamento;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;

controparte non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e di altre norme in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, osservando che non era stato tenuto conto della circostanza, debitamente allegata dall’Inps e provata mediante produzione della relativa documentazione, che era intervenuta interruzione medio tempore del decorso della prescrizione mediante riconoscimento del debito da parte dell’obbligato attraverso le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2006, 2007 e 2008;

il motivo è inammissibile per novità della censura, poiché il ricorrente non deduce, in adempimento dell’onere di autosufficienza, se e in che termini la questione fosse stata dedotta nel giudizio di merito, con puntuale indicazione dell’atto con il quale la deduzione era avvenuta (Cass. n. 32804 del 13/12/2019), fermo restando che questa Corte ha avuto modo di affermare che dalle dichiarazioni dei redditi non possano desumersi ricognizioni dell’esistenza del debito contributivo (Cass. n. 27950 del 31/10/2018);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, senza provvedimento alcuno riguardo alle spese di lite, in mancanza di attività difensiva ad opera della controparte;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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