LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3316-2020 proposto da:
V.R., P.S., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA BAVA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 115/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 25/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Potenza, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda con la quale i familiari di P.A., agente scelto della Polizia di Stato, avevano chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo al proprio congiunto ed il riconoscimento in proprio favore, quale vedova e figli dello stesso, dei conseguenti benefici assistenziali;
2. il P., mentre si accingeva a risalire sull’auto di servizio alla fine di un’operazione antidroga svolta su una strada, è stato investito ed ucciso da un veicolo che sopraggiungeva a forte velocità;
3. rispetto a quel servizio egli era stato coinvolto, con l’incarico di dirigere il traffico che si formava in prossimità della zona delle operazioni, a supporto dei colleghi che materialmente fermavano le automobili e procedevano ai controlli;
4. la Corte territoriale ha ritenuto che l’attività svolta al momento dell’investimento non fosse caratterizzata da quei maggiori rischi o fatiche che, connotando l’evento in modo diverso da un’infermità contratta in dipendenza di causa di servizio, consentissero di riportare la fattispecie a quella propria delle vittime del dovere e ciò in quanto l’incidente si era verificato quando l’operazione antidroga era già finita e tutti i militari operanti si accingevano a montare sulle rispettive auto per far rientro nei propri uffici e dunque “erano intenti a svolgere un’attività comune, origine solo occasionale dell’evento lesivo”;
5. P.S., P.A. e V.R. hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il Ministero ha replicato con controricorso;
6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
7. i ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. il primo motivo è formulato come violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) e violazione dell’art. 132 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) e sostiene che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto che anche il P. fosse stato coinvolto nell’operazione antidroga, avesse ragionato, in punto di diritto, rispetto alle situazioni generiche contemplate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 le quali, per essere riportate alla speciale ipotesi delle “vittime del dovere”, necessitano di individuare la presenza di fattori di rischio anomali rispetto al pericolo intrinseco nel servizio;
2. con ciò, a dire dei ricorrenti, la Corte d’Appello aveva operato un salto logico evidente in quanto, una volta che l’evento si verifichi nel contrasto della criminalità, non vi è necessità della individuazione concreta del pericolo eccedente la normalità del servizio, perché, in ragione del disposto dell’art. 1, comma 563, tutto quanto avvenga nel corso della corrispondente operazione si riporta alla fattispecie di riconoscimento del beneficio assistenziale;
3. il secondo motivo adduce invece in via diretta la violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563 (art. 360 c.p.c., n. 3) e ciò sul presupposto che la partecipazione del P. al posto di blocco su strada extraurbana, di sera, era situazione pericolosa perché i tutori dell’ordine, per le esigenze superiori di contrasto alla criminalità, erano obbligate a fare ciò che è vietato per le persone normali;
4. i motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione logica, sono fondati;
5. la Corte territoriale non nega che il P., nella sua veste di addetto alla gestione del traffico determinato dal blocco antidroga sulla strada interessata, fosse partecipe dell’operazione di contrasto alla criminalità cui quel servizio, finalizzato ad intercettare un furgone bianco di presunti corrieri di droga, era stato destinato;
6. è del resto pacifico che le fattispecie, come quella del danno subito “nel contrasto ad ogni tipo di criminalità”, regolate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, non richiedano alcuna dimostrazione di ulteriori pericoli, che è necessaria soltanto al ricorrere della fattispecie generica regolata dall’art. 1, comma 564, al fine di qualificarne la gravità e riportarla alla tutela delle vittime del dovere (Cass., S.U., 10791/2017; Cass., S.U., 10792/2017);
7. d’altra parte, un’operazione di contrasto alla criminalità può comporsi evidentemente di più contestuali incombenti, come risulta nel caso di specie dalle vicende in fatto quali ricostruite dalla Corte di merito, da cui emerge che alcuni agenti erano destinati all’eventuale arresto e perquisizione dei veicoli, mentre il P. si occupava di gestire il traffico che derivava dal posto di blocco lungo la strada;
8. in tale contesto, ai vari incarichi concreti dei più compartecipi della medesima operazione, naturalmente può conseguire la sottoposizione a rischi di diverso tipo e misura, in quanto ad esempio l’agente addetto al traffico soggiace di più – ma non esclusivamente – al rischio di investimento, mentre chi sia preposto a fermare i veicoli e perquisirli va incontro maggiormente – ma anche qui, non esclusivamente – al rischio derivante dal contatto diretto con i possibili criminali e così via;
9. al di là di casi in cui si è ritenuto rientrare nella fattispecie in esame anche il danno subito nel rientro dall’operazione (Cass. 26012/2018) non può in ogni caso affermarsi che l’operazione di contrasto alla criminalità possa ritenersi conclusa, se uno dei pericoli specifici da essa cagionati non sia del tutto esaurito, poiché quando ciò accada non può dirsi venuto meno il rischio tutelato, che è quello riconnesso alle modalità complessive del contrasto alla criminalità quali poste in essere nel caso concreto;
10. nell’enucleare le fattispecie tipiche di cui al comma 563, il legislatore ha evidentemente qualificato, a fini semplificatori rispetto ad evenienze in cui la normalità spesso di associa a rischi imponderabili, tutto quanto di pericoloso sia immediatamente connesso alle operazioni complessivamente intese e da esso identificate come tali da esonerare da ogni ulteriore e specifica prova;
11. nel caso di specie l’operazione di contrasto alla criminalità non poteva dunque dirsi conclusa, in quanto il pericolo di investimento cagionato da una delle attività che la caratterizzavano, non era venuto meno;
12. la Corte territoriale, ritenendo che l’essere stato l’agente travolto da un’auto che sopraggiungeva lungo quella stessa strada mentre si accingeva a rientrare nell’auto di servizio, lo collochi al di fuori della fattispecie rivendicata, ha quindi errato in diritto, perché è palese che l’evento si è verificato nella fase finale del pericolo complessivamente cagionato proprio dall’intervento di contrasto alla criminalità, ma ancora all’interno di esso;
13. la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, la quale deciderà la causa facendo applicazione del criterio decisionale di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021