LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10837-2020 proposto da:
F.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSIO ARIOTTO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 754/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, pur accogliendo le domande di equiparazione stipendiale e di indennità per ferie non fruite, aveva invece rigettato la domanda con cui F.F.A., docente del sistema scolastico pubblico, aveva chiesto la ricostruzione della carriera in ragione dell’effettiva anzianità maturata nel periodo di precariato;
2. la Corte territoriale riteneva che la normativa di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485 e 487 pur consentendo di riconoscere solo parzialmente l’anzianità pre-ruolo, fosse conforme al diritto dell’Unione Europea;
3. il F. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è rimasto intimato;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. deve preliminarmente rilevarsi che la notifica del ricorso per cassazione risulta effettuata in forma telematica in data 8 aprile 2020, presso l’indirizzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, rispetto a sentenza di appello pubblicata il 9 aprile 2019, sicché è stato rispettato il termine lungo semestrale;
2 il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 ed è fondato;
3. questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter, ha infatti ritenuto, a partire da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, alla cui motivazione qui condivisa, si fa integrale rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2 che “in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato”;
5. da ciò la conseguenza per cui, sempre quanto ai docenti, “il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato”;
6. ne consegue l’accoglimento del ricorso con rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinché nel definire il merito proceda attraverso i predetti raffronti e verifiche.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021