LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2791-2020 proposto da:
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
– ricorrente –
contro
G.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 605/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata l’08/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza dell’8 luglio 2019, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Termini Imerese, accoglieva la domanda proposta da G.A. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione alla Gestione Separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, eseguita d’ufficio dall’INPS per l’anno 2009, con conseguente accertamento negativo dell’obbligo contributivo;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi leggere la norma di interpretazione autentica dettata, con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con L. n. 111 del 2011, nel senso che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non include coloro che svolgono attività il cui esercizio comporta l’iscrizione ad appositi albi professionali ed il versamento contributivo alle Casse professionali di appartenenza;
che, per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il G. non ha svolto alcuna difesa;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 11 e 12, conv. con L. n. 111 del 2011, lamentano la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale circa le invocate norme recanti la disciplina dell’iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS;
che il motivo merita accoglimento alla stregua dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 3799/2019) secondo cui “il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale ma anche occasionale di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento”;
che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo anche per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021