LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36213-2019 proposto da:
C.M.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANO FRANCESCO NICOLETTI;
– ricorrente –
contro
I.F., GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 165/2019 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 23/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA.
FATTI DI CAUSA
I.F. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Barrafranca, C.M.C. e Italiana Assicurazioni S.p.a., chiedendo la condanna della sola società assicuratrice (c.d. indennizzo diretto ex art. 149 Codice Assicurazioni) al risarcimento dei danni materiali subiti dalla autovettura *****, *****, di sua proprietà (assicurata per la r.c.a. dalla predetta società assicuratrice), in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 28 gennaio 2010 in Pietraperzia, per responsabilità esclusiva della C., conducente e proprietaria dell’autovettura Daewoo Matiz, tg. *****.
Si costituì la C., che contestò quanto dedotto dall’attore e propose domanda riconvenzionale per ottenere, nei confronti dell’ I. e della propria società assicuratrice, Groupama Assicurazioni S.p.a. – che venne autorizzata a chiamare in causa e che si costituì contestando la domanda dell’attore – il risarcimento dei danni (fisici e materiali) a sua volta patiti.
Con sentenza n. 59/14, depositata il 23 luglio 2014, il Giudice di Pace di Barrafranca dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa risarcitoria formulata dall’ I. nei confronti di Italiana Assicurazioni S.p.a. e rigettò la domanda riconvenzionale avanzata dalla C., ritenendo quest’ultima esclusiva responsabile del sinistro.
Tale sentenza venne impugnata da C.M.C., che, a fondamento del gravame, dedusse che il Giudice di pace aveva erroneamente rigettato la propria domanda risarcitoria basandosi sulle risultanze – fuorvianti e contraddittorie – della consulenza tecnica d’ufficio ed omettendo di fornire motivazione in ordine all’accertamento dell’esclusiva responsabilità in capo alla stessa. L’appellante chiese, altresì, di riforma dell’impugnata sentenza, la condanna in solido dei “convenuti” al risarcimento di tutti i danni da ella patiti.
Nel costituirsi in secondo grado, Groupama Assicurazioni S.p.a. eccepì l’inammissibilità dell’impugnazione nonché l’inammissibilità della richiesta risarcitoria formulata nei propri confronti, non sussistendo nella fattispecie i presupposti per l’operatività del c.d. indennizzo diretto; nel merito, dedusse l’infondatezza del gravame, eccependo il concorso di colpa della C. per il mancato uso delle cinture di sicurezza e contestando l’entità e la quantificazione dei danni richiesti ex adverso.
Anche Italiana Assicurazini S.p.a. si costituì, eccependo, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., l’inammissibilità della domanda risarcitoria formulata nei propri confronti, comunque insuscettibile di accoglimento, stante l’assolvimento del proprio obbligo risarcitorio per effetto dell’intervenuta transazione con il proprio assicurato.
I.F. rimase contumace in secondo grado.
Per quanto rileva ancora in questa sede, il Tribunale di Enna ritenne l’appello solo parzialmente fondato; in particolare diede rilievo causale prevalente alla violazione – da parte di entrambi i conducenti – della disposizione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 145, comma 1, e statuì che la responsabilità del sinistro dovesse essere ascritta a entrambi inconducenti antagonisti, in concorso di colpa fra loro, con una percentuale di responsabilità in capo all’ I. per l’80% e in capo alla C. per il 20%, atteso che anche quest’ultima era tenuta a procedere con le dovute cautele e ad una velocità prudenziale che le consentisse di frenare per tempo onde evitare l’impatto.
Quanto alla domanda spiegata dalla C. nei confronti del proprio assicuratore/ ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 149, il Tribunale affermò che la procedura di risarcimento diretto, di cui aveva inteso avvalersi l’originaria convenuta ed attrice in via riconvenzionale (c.d. indennizzo diretto), operasse unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoiria; riguardasse solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applicasse solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientrasse tra lesioni di lieve entità di cui al medesimo D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 139. Pertanto, nel caso di specie, atteso il concorso di colpa ascrivibile alla C., quest’ultima non aveva diritto ad ottenere alcun risarcimento da parte della propria compagnia assicurativa (Groupama Assicurazioni S.p.a.), con la conseguenza che la sentenza appellata era corretta sul punto, pur dovendosene integrare la motivazione nei sensi appena ricordati.
Il Tribunale di Enna, pertanto, accolse in parte l’appello proposto dalla C. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barrafranca e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarò I.F. responsabile in misura pari all’80% del sinistro per cui è causa e lo condannò al pagamento, in favore di C.M.C., della somma di Euro 4.652,80, oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e alla spese della c.t.u. medico-legate espletata in quel grado; condannò la C. alle spese di quel grado di giudizio in favore delle due società assicuratrici appellate.
Avverso la sentenza del Tribunale C.M.C. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo C.M.C. denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 (codice delle assicurazioni) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, avendo il Giudice ritenuto non applicabile il c.d risarcimento diretto atteso il concorso di colpa dell’odierna ricorrente”.
1.2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio che questo Collegio condivide e fa proprio e che è stato così ufficialmente massimato: “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la procedura di indennizzo di-etto, del D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 149, è applicabile anche al (2S0 di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, salva l’ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante ed a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno” (Cass., ord., 7/02/2017, n. 3146).
Nella motivazione della decisione di legittimità appena ricordata è stato precisato che “La procedura di indennizzo diretto prevista dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149 del codice delle assicurazioni private, è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno.
Ciò emerge chiaramente dalla lettera dall’art. 1, comma 1, lett. d), del regolamento emanate ai sensi dell’art. 150 codice assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254), e che prevede rare la suddetta procedura sia applicabile in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.
La conclusione è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all’art. 149 codice assicurazioni private, che ha introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti a, fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di compensazione. Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risalta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione”.
2. Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, del tutto condivise dal Collegio, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va in relazione cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita, al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato.
3. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel teste introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misure pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021