LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE MATERIALE D’UFFICIO sul ricorso 4266-2021 proposto da:
P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
U.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA MERISI;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 18596/20 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 7/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/21 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
CONSIDERATO
che:
l’avv. Simona Merisi, difensore di U.A., ha presentato “istanza di rettifica ordinanza” rappresentando che, nel procedimento NRG 27256/2019, definito con provvedimento n. 18596/20, pubblicato in data 7 settembre 2020, il Collegio di questa stessa Sesta Sezione Civile – 3, ha dichiarato improcedibile il ricorso per regolamento di competenza proposto da P.D. nei confronti di U.A. e avverso l’ordinanza datata 17/07/2019 del Tribunale di Monza (con la quale era stato sospeso il giudizio n. 12551/2018 ivi incardinato tra il P. e l’ U., sino al passaggio in giudicato della pronuncia relativa al procedimento penale n. 1444/2011 r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, già definito in primo grado con decisione del Giudice di pace di Monza, avverso la quale era stato proposto appello) e ha omesso di provvedere sulle spese “nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva” nel giudizio di legittimità, attività che, invece, sarebbe stata regolarmente espletata; il predetto difensore ha pure evidenziato l’errore materiale rinvenibile nell’ultimo capoverso del dispositivo dell’ordinanza n. 18596/2020, essendo in essa indicata come data della camera di consiglio il 16 luglio 2010 anziché quella del 16 luglio 2020;
il Presidente di questa Sezione, con provvedimento depositato il 17 febbraio 2021, ritenuto di intendere l’istanza in parola come volta a sollecitare l’attivazione i via officiosa del procedimento di correzione del preteso errori materiale, ha disposto l’iscrizione a ruolo del procedimento di correzione di errore materiale d’ufficio;
P.D. non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
RILEVATO
che:
dalle verifiche d’ufficio effettuate è emerso che il ricorso relativo al procedimento NRG 27256/19 è stato trasmesso dal Ruolo Generale alla Sezione Sesta Civile in data 18 dicembre 2019 con il solo fascicolo di parte ricorrente e con la parte U.A. risultante “intimata”; in data 9 febbraio 2021 la Sezione Terza Civile ha trasmesso alla Sezione Sesta il fascicolo contenente la memoria depositata dall’avv. Merisi relativa al richiamato ricorso ma rinvenuta all’interno del fascicolo relativo al ricorso NRG 18413/19, pendente presso la Sezione Terza Civile e con la stessa parte ricorrente;
risulta, quindi, evidente che il fascicolo contenente la memoria dell’avv. Merisi in questione sia stato erroneamente inserito nel fascicolo NRG 18413/19 con la stessa parte ricorrente e sia stato rinvenuto soltanto il 9 febbraio 2021, successivamente, quindi, alla pubblicazione dell’ordinanza n. 18596/20, che ha definito il ricorso NRG 27256/19 e che, a seguito di tale rinvenimento, il fascicolo dell’avv. Merisi sia stato inserito nel fascicolo d’ufficio NRG 27256/19 e sia stata comunicata l’ordinanza n. 18596/20 in data 10 febbraio 2021 (v. nota della Cancelleria della Sezione Sesta Civile del 12 febbraio 2021);
ritenuto che:
nella specie, con riferimento alla mancanza della pur depositata memoria difensiva dell’ U. per mancato inserimento – a causa di un disguido della cancelleria – del fascicolo di parte di U.A. contenente detta memoria, depositata dall’avv. Merisi ed inerente al ricorso NRG 27256/19, non sia ammissibile alcuna istanza di errore materiale, configurandosi, invece, un errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. (arg. ex Cass. 14/11/2019, n. 29634), denunciabile nei termini previsti dalla parte interessata, che neppure sembra potersi individuare nell’ U., alla luce della motivazione dell’ordinanza n. 18596/20, con cui è stato ritenuto improcedibile il ricorso per regolamento di competenza (v. ordinanza appena citata p. 3 e 4);
rilevato che:
effettivamente, invece, nell’ultimo rigo del dispositivo dell’ordinanza n. 18596/20, depositata il 7 settembre 2020, risulta erroneamente indicata la data della camera di consiglio in cui è stata assunta la decisione, essendo stata la stessa indicata quale “16 luglio 2010” anziché quale “16 luglio 2020”, come correttamente indicato sia a margine che nel penultimo rigo di p. 1 della medesima ordinanza, sicché deve procedersi alla relativa correzione;
ritenuto che:
alla luce di quanto sopra evidenziato, in accoglimento per quanto di ragione della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza di questa Corte n. 18596/20, depositata il 7 settembre 2020, nel senso che il dispositivo, p. 4, ultimo rigo, laddove è indicata la data di decisione quale “16 luglio 2010” la stessa sia corretta e sostituita con “16 luglio 2020”, mentre vada dichiarata inammissibile nel resto la richiesta all’esame;
non vi sia luogo a provvedere per le spese del presente procedimento (Cass., sez. un, ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061), evidenziandosi pure che trattasi, nella specie, di procedimento di correzione degli errori materiali promosso su iniziativa dell’Ufficio.
PQM
La Corte accoglie per quanto di ragione la richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte n. 18596/20, depositata il 7 settembre 2020, e dispone che nell’ultimo rigo del dispositivo di essa, a p. 4, la data della camera di consiglio in cui è stata assunta la decisione, indicata erroneamente quale “16 luglio 2010” sia corretta e sostituita con “16 luglio 2020” e dichiara inammissibile nel resto la richiesta all’esame;
dispone l’annotazione del presente provvedimento sull’originale della richiamata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021