LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14793-2020 proposto da:
F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIACRISTINA TRIVISONNO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RONLA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA SORGENTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1359/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 22/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
con sentenza resa in data 22/7/2019, il Tribunale di Benevento ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato l’estinzione del giudizio introdotto da F.C. per la condanna della UnipolSai Assicurazioni s.p.a. al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attrice in conseguenza del sinistro dedotto in giudizio;
avverso la sentenza d’appello, F.C. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, avendo l’odierna istante provveduto alla relativa proposizione oltre il termine perentorio previsto dalla legge;
al riguardo, osserva il Collegio come all’odierna controversia sia applicabile la disciplina processuale introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (modificativa dell’art. 327 c.p.c.), essendo l’odierno giudizio pendente da epoca successiva al 4/7/2009;
per effetto di tale novella, il termine cosiddetto lungo per la proposizione del ricorso per cassazione deve ritenersi, indipendentemente dalla notificazione, pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, a pena di decadenza;
quanto alla sospensione del ridetto termine nel periodo feriale, ai fini della relativa determinazione, la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, (conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014) – che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno) – trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20866 del 06/09/2017, Rv. 645365 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11758 del 11/05/2017, Rv. 644185 – 01);
ciò posto, nel caso di specie, a fronte dell’avvenuta pubblicazione della sentenza d’appello in data 22/7/2019, la F. ha provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione (a mezzo pec) in data 14/5/2020 (cfr. l’attestazione della stessa ricorrente in atti) e, pertanto, ben oltre il termine semestrale previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del gravame; termine nella specie scaduto in data 22/2/2020, in epoca anteriore alla data del 9/3/2020, dies a quo del periodo di sospensione dei termini processuali previsto, nel quadro delle misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal D.L. n. 18 del 2020;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021