LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6995 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
T.E. (C.F.: *****) rappresentata e difesa dall’avvocato Minella Dario (C.F.: *****);
– ricorrente –
nei confronti di S.G. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Giovanni (C.F.: *****);
– controricorrente –
e A.F. (C.F.: *****);
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 3443/2018, pubblicata in data 17 luglio 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
S.G., sulla base di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ha pignorato il credito del suo debitore A.F., derivante da un contratto di cessione di partecipazioni sociali, nei confronti del coniuge dello stesso, T.E.. Non essendo stata resa da quest’ultima dichiarazione di quantità, ha promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (secondo la disciplina vigente nel 2010). La domanda è stata accolta dal Tribunale di Busto Arsizio. La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la T., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso lo S..
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.
La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 17 luglio 2018.
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2010. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis, in generale: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01; con specifico riguardo al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27611 del 03/12/2020; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25063 del 07/12/2016, Rv. 641932 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24047 del 12/11/2014, Rv. 633361 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 25/01/2012, Rv. 620567 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7345 del 26/03/2009, Rv. 607222 – 01).
Detto termine scadeva dunque in data 17 gennaio 2019.
Il ricorso risulta notificato in data 18 febbraio 2019 (la notificazione ha avuto luogo, al creditore procedente S., a mezzo P.E.C. del 18 febbraio 2019 e, al debitore A., a mezzo posta, con lettera raccomandata spedita dal difensore in pari data, ai sensi della L. n. 53 del 1994;).
Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.
Ciò esime la Corte dall’esame dei motivi posti a base dello stesso.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021