LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24247 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
R.T. (C.F.: *****) D.V. (C.F.: *****) rappresentati e difesi dall’avvocato Isola Francesco (C.F.:
*****);
– ricorrenti –
nei confronti di L.S. (C.F.: *****) S.M. (C.F.: *****) rappresentati e difesi dagli avvocati Sc.An. (C.F.:
*****) e M.S.L.V. (C.F.: *****);
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 833/2019, pubblicata in data 11 aprile 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.
FATTI DI CAUSA
I coniugi R.T. e D.V. hanno promosso l’esecuzione forzata per obblighi di fare nei confronti dei coniugi L.S. e S.M., sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (sentenza di condanna all’arretramento dei ballatoi della costruzione degli intimati ed alla rimozione dei contatori dell’acqua e dell’energia elettrica dalla collocazione a ridosso della sede stradale, per violazione delle distanze legali).
Gli obbligati hanno proposto opposizione.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Catania.
La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono coniugi R. e D., sulla base di due motivi. Resistono con controricorso i coniugi L. e S..
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Con il secondo motivo si denunzia “Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia su un capo della domanda – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.
I due motivi del ricorso sono logicamente connessi, esprimono una censura sostanzialmente unitaria e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Essi sono manifestamente fondati.
I ricorrenti fanno presente che era stata proposta dagli obbligati esecutati sia un’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., con la quale era stata dedotta la mancata notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 c.p.c., sia un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con la quale era stato dedotto il difetto di legittimazione attiva dei creditori procedenti, essendo stato acquisito al patrimonio comunale l’immobile di loro proprietà, in relazione al quale era stata accertata la violazione delle distanze legali.
Il tribunale aveva accolto entrambe le opposizioni, dichiarando comunque l’inesistenza del diritto dei coniugi R. e D. a procedere all’esecuzione forzata.
La corte di appello ha ritenuto insussistente l’interesse degli opposti ad impugnare la decisione sull’opposizione all’esecuzione, in quanto assorbita da quella sull’opposizione agli atti esecutivi, non oggetto di gravame, ed anzi da ritenersi estranea alla effettiva ratio decidemdi della sentenza di primo grado ed enunciata solo ad abundantiam, richiamando in proposito i principi di diritto espressi da questa Corte secondo cui “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01 e successivi conformi).
In realtà i principi di diritto appena esposti risultano del tutto inconferenti rispetto al caso di specie, essendo dettati per l’ipotesi in cui sia decisa un’unica domanda con la dichiarazione di inammissibilità della stessa, seguita da considerazioni attinenti al merito.
Nella presente fattispecie, al contrario, sono state proposte due domande distinte e autonome, con oggetto del tutto differente (domande soggette finanche a diversi mezzi di impugnazione), neanche poste dagli attori in rapporto di subordinazione l’una rispetto all’altra, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata: l’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi (attinente al solo cd. quomodo exequendum, cioè alla regolarità degli atti di esecuzione e di quelli preliminari alla stessa), di conseguenza, non poteva certo determinare l’assorbimento dell’opposizione all’esecuzione, avente ad oggetto la sussistenza o meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata dei creditori intimanti, sulla base del titolo esecutivo fatto valere.
Tanto meno è possibile ipotizzare che la motivazione relativa all’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione (per quanto risulti enunciata dal tribunale “per ragioni di mera completezza”) fosse effettivamente un mero complemento, ad abundantiam, rispetto alla motivazione relativa all’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi, come tale del tutto irrilevante, e ciò sia perché si trattava, come già chiarito, di domande con oggetto totalmente differente e non interferente, sia perché comunque il tribunale ha infine dichiarato, proprio in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, l’inesistenza del diritto dei coniugi R. e D. a procedere ad esecuzione forzata, onde non può evidentemente negarsi l’idoneità di tale pronuncia a passare in giudicato e, di conseguenza, l’interesse dei creditori opposti soccombenti ad impugnarla nel merito.
La corte di appello avrebbe, quindi, dovuto prendere in considerazione ed esaminare nel merito il gravame relativo alla decisione del tribunale sull’opposizione all’esecuzione, che peraltro costituiva l’unico capo della decisione di primo grado assoggettabile ad appello (dal momento che le decisioni in tema di opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili, ma solo ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 618 c.p.c.).
Avendo invece essa dichiarato – erroneamente, per quanto fin qui esposto – inammissibile tale gravame per difetto di interesse, la decisione impugnata va cassata in relazione a tale profilo, affinché si possa provvedere alla decisione sul merito in sede di rinvio (decisione che non è possibile adottare nella presente sede, diversamente da quanto richiesto dai controri-correnti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, essendo necessari a tal fine accertamenti di fatto).
2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021
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