LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25940-2019 proposto da:
COMUNE DI FALERNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COSCO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANLUCA RUBINO, DEMETRIO VERBARO;
– ricorrente –
contro
Z.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 2, presso lo studio dell’avvocato WALTER CONDOLEO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO BARBIERI;
– controricorrente –
ANAS SPA, in persona del elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DORIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MAIONE;
avverso la sentenza n. 221/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata in data 8/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Z.P. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, il Comune di Falerna per sentirlo condannare al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – quantificati in Euro 51.500,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, riportati in data luglio 2009, allorché l’attore, alla guida della propria autovettura BMW X3, tg. *****, mentre percorreva via *****, era finito con la ruota anteriore sinistra in una profonda apertura, non visibile e non segnalata in alcun modo, presente lungo la carreggiata, dall’interno di un canale di raccolta per le acque meteoriche, posto trasversalmente sulla sede stradale e privo della grata di chiusura nella parte centrale. Rappresentò lo Z. che, a seguito dello sprofondamento 3egli pneumatici nella predetta apertura, l’autovettura era stata spinta fuori strada e, dopo aver effettuato un volo di qualche metro, era andata a fermarsi in uno spiazzo sottostante la sede stradale e che egli aveva riportato lesioni personali ed era stato trasportato, inizialmente, presso il pronto soccorso del P.O. di Lamezia Terme e, successivamente, era stato ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro; il sinistro in questione gli aveva causato, inoltre, una situazione di sofferenza e di disagio psicologico e gli aveva impedito di partecipare allo svolgimento degli esami di stato, con conseguente perdita patrimoniale, essendo egli insegnante presso un istituto tecnico per geometri.
Si costituì il Comune di Falerna, il quale chiese di accertare e dichiarare, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva per i fatti oggetto di causa, con conseguente estromissione dal giudizio, affermando che la grata esistente sulla strada percorsa nell’occasione dall’attore e che, secondo quanto affermato da quest’ultimo, avrebbe causato l’incidente perché “aperta nella parte centrale”, sarebbe stata realizzata dall’ANAS S.p.a. – che chiese di chiamare in causa – per la raccolta dell’acque provenienti dalla sede autostradale e sarebbe stata manutenuta sempre ed esclusivamente dalla detta società, che ne avrebbe anche curato la realizzazione negli anni 60'.
Il Comune chiese, altresì, il rigetto della domanda, in quanto sfornita di supporto probatorio ed infondata in fatto ed in diritto.
Si costituì in giudizio l’ANAS S.p.a., che chiese, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, domandò di dichiarare responsabile dei danni lamentati unicamente il Comune di Falerna, quale ente proprietario della strada sulla quale si era verificato il sinistro in questione, affermando la propria carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 1176/2016, il Tribunale di Lamezia Terme condannò il Comune di Falerna al pagamento, in favore di Z.P., a) della somma di Euro 49.410,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (3 luglio 2009) e rivalutata anno per anno secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), b) della somma di Euro 290,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) dalla data dell’esborso (7 luglio 2009) e c) della somma di Euro 18.649,07 oltre i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (3 luglio 2009) e rivalutata anno per anno secondo l’indice dei prezzi al coi famiglie di operai ed impiegati (FOI) sino al 25 novembre 2011, con interessi legali e rivalutazione monetaria, sempre secondo indice FOI, a decorrere da tale data; pose definitivamente le spese della consulenza tecnica d’ufficio in capo al Comune di Falerna con sua condanna a rifondere le altre parti delle somme che quest’ultime avessero corrisposto al consulente tecnico nelle more del giudizio; condannò il Comune di Falerna al pagamento delle spese di lite sostenute dallo Z. e da ANAS S.p.a..
Avverso tale sentenza il Comune di Falerna propose appello del quale, costituendosi con atti distinti, chiesero, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto sia Z.P. che l’ANAS S.p.a..
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 221/2019, pubblicata in data 8 febbraio 2019, rigettò il gravame e, per l’effetto, confermò la sentenza impugnata e condannò l’appellante al pagamento delle spese di quel grado in favore degli appellati.
Avverso la sentenza della Corte di merito il Comune di Falerna ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, cui hanno resistito con distinti controricorsi Z.P. e ANAS S.p.a..
La proposta del relatore è sfata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3): violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), art. 24, in relazione al concetto di “pertinenza stradale”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha affermato che “la presenza della griglia, pur rappresentando una sorta di peso apposto sulla sede stradale comunale a beneficio della strada soprastante, non implica certo che la proprietà della zona sia passata all’ANAS” e che “a ben vedere dunque le contestazioni del Comune sono volte a sottrarre dalla sua proprietà un tratto di strada che per il resto, lo stesso Comune riconosce come sua”.
Sostiene il Comune di aver, invece, dedotto la proprietà di ANAS S.p.a. della griglia che è stata causa del sinistro stradale, a titolo di pertinenza stradale ex art. 24 del Cds. Assume il ricorrente che la grata è stata “costruita” da ANAS S.p.a. “per le opere di regolamentazione delle acque meteoriche provenienti dall’Autostrada A3, in modo che i canali di raccolta provenienti dall’autostrada venissero interamente versati in detta griglia”, “essa costituisce quindi pertinenza stradale dell’Autostrada A3” di competenza di ANAS S.p.a. e al riguardo richiama pure l’art. 14 del C.d.S., secondo cui gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono tra l’altro al “controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze”.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere che la grata in questione fosse ai proprietà di ANAS S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 C.d.S., a titolo di pertinenza stradale, per cui la responsabilità del sinistro in parola doveva ascriversi all’ente appena indicato, essendo a suo carico, in qualità di proprietario, anche la manutenzione della detta grata.
1.1. Il motivo va disatteso.
La Corte di merito ha sostanzialmente e motivatamente escluso il carattere di pertinenzialità della griglia in questione, ritenendo infondato il motivo di appello che pure su tale natura pertinenziale della griglia si fondava. E l’accertamento della sussistenza o meno di un vincolo pertinenziale costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione, come nel caso all’esame (v. sentenza impugnata, p. 7 in particolare) (Cass. 11970/18, Cass. 27302/13; Cass., 6001/00), evidenziandosi che tale principio ben può essere applicato anche in tema di pertinenze stradali.
A tanto deve aggiungersi che, proprio in base alla definizione delle pertinenze stradali data dall’art. 24 del C.d.S. (“Le pertinenze stradali sono parti della strada destinata in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale di essa”), tale non può ritenersi la parte di strada comunale in cui è avvenuto il sinistro sol perché su tale tratto insiste la griglia in questione che si assume posta a servizio di altra strada (autostrada). Peraltro, di tale strada comunale, come accertato dalla Corte territoriale, il Comune di Falerna, è proprietario e di cui continua ad avere l’utilizzo e la disponibilità.
Inoltre, la Corte territoriale ha pure evidenziato che non sussiste prova che la manutenzione della grata in parola sia stata effettuata da personale dell’ANAS.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3): violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., con riferimento alla determinazione di “caso fortuito” ai fini dell’applicazione della norma”. Il Comune censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto non convincente l’argomento secondo cui la circostanza che la griglia fosse saltata dall’originaria collocazione per effetto del transito dell’auto dello Z. portava a sostenere che tale auto viaggiasse a elevata velocità, ha, quindi, affermato l’insussistenza di elementi per sostenere una condotta poco diligente dello Z. come causa dell’evento e ha concluso reputando corretta la decisione del giudice di primo grado che ha affermato la responsabilità del Comune di Falerna in qualità di custode, non avendo tale ente provato la sussistenza del caso fortuito.
3. Il motivo, al di là di quanto indicato in rubrica, tende, in sostanza ad una rivalutazione dei fatti non consentita in questa sede (Cass. 15/01/2003, n. 472).
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5. Le spese, tenuto conto della novità e della peculiarità della questione, ben possono essere compensate tra le parti per la metà, mentre, per la restante metà, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; compensa per la metà le spese del presente giudizio di cassazione tra le parti; condanna il ricorrente al pagamento della restante metà di tali spese, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021