Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27169 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13671-2019 proposito da:

P.F., in qualità di cessionario del credito vantato dalla Sig.ra PE.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO CESARE n. 78, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO ORSINI, rappresentato e difeso dall’Avvocato GABRIELLA SALERNO;

– ricorrente –

contro

M.P., REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1611/2018 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

CONSIDERATO

che:

P.F., in qualità di cessionario del credito vantato da Pe.Gi. nei confronti di M.P. e Società Reale Mutua di Assicurazioni, ha proposto, nei confronti di M.P. e della compagnia di assicurazione appena indicata, nonché, ai dichiarati “soli fini dell’integrazione del contraddittorio ex art. 332 c.p.c.” nei confronti di AXA Assicurazioni S.p.a., ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1611/2018, pubblicata il 26 ottobre 2018;

con O.I. di questa Corte, n. 17713/20, depositata il 25 agosto 2020, è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, non costituitasi, come le altre parti intimate, in questa sede;

il ricorrente ha provveduto a tanto con atto notificato in data 6 ottobre 2020;

le parti intimate, anche dopo tale adempimento, non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

in prossimità dell’udienza camerale da ultimo fissata, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

RILEVATO

che:

con l’unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione da parte del Tribunale dell’art. 345 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver ritenuto inammissibile il motivo di appello con il quale, in via subordinata, l’appellante chiedeva l’applicazione della presunzione prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2, qualificando tale richiesta “nuova domanda””.

considerato che:

il motivo è fondato;

ritiene il Collegio che non possa condividersi quanto affermato dal Tribunale di Lucca nella sentenza impugnata, secondo cui, in caso di responsabilità da sinistro stradale, “laddove in primo grado sia fatta valere la responsabilità colposa dell’altro conducente, in appello il danneggiato non può far valere il suo concorso di colpa, trattandosi di una diversa prospettazione del titolo di responsabilità, inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.”, evidenziando pure quel giudice che “nell’atto di citazione e per tutto il corso del giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace, infatti, nessun riferimento è stato fatto alla responsabilità paritaria, né a quote di responsabilità, né specificamente all’art. 2054 c.c., avendo la parte concluso per l’accertamento della responsabilità esclusiva dell’altro conducente”;

secondo, infatti, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, risalente nel tempo (Cass. 23/08/1978 n. 3990) e pure di recente ribadito, che questo Collegio condivide e fa proprio, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito – che ha pure sul punto fatto riferimento a due isolati precedenti di legittimità (Cass. 29/07/2013, n. 18228 e Cass., ord., 22/09/2017, n. 22811) – “la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell’art. 2054 c.c., comma 2, laddove ritenga che non siano emersi elementi idonei a superare la presunzione di concorso paritario: deve escludersi dunque che gli appellanti abbiano introdotto una domanda nuova in sede al gravame e che la Corte sia incorsa in vizio di ultra petizione, giacché l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito di accoglimento parziale) dell’originaria domanda di affermazione della responsabilità esclusiva del convenuto”;

peraltro, sia pure in tema di responsabilità della P.A. in relazione ad un sinistro stradale determinato dalla presenza di una macchia d’olio sulla strada, ex art. 2051 c.c., nell’ordinanza 19/07/2018, n. 19181, la Terza Sezione Civile della Cassazione, ha affermato, e tale principio, di portata generale, e’, ad avviso del Collegio, applicabile anche, a maggior ragione, nei caso all’esame, in cui si fa riferimento alla presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054 c.c., comma 2, che “b) questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha ritenuto che “il giudice deve proporsi anche d’ufficio la questione dell’eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d’accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell’incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell’autore del danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravità della colpa dell’uno va posta in correlazione con la gravità della colpa dell’altro, al fine di accertare l’entità dell’efficienza causale del fatto colposo del debitore dell’indennizzo.

Tuttavia il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice sempre che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto da. quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. Qualora, poi, il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte ha l’onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilità d’ufficio non comporta altresì che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo” (cfr. ex multi Cass. 1687/1969, Cass. 2947/1973; Cass. 1274/1979; Cass. 564/2005; SU 13902/13);

c) sulla base di tali premesse, si desume che il vaglio della responsabilità concorsuale dl danneggiato può essere affrontato anche d’ufficio dal giudice e che la relativa domanda non può essere considerata nuova in appello”;

va pure precisato che in citazione l’attuale ricorrente aveva chiesto la condanna dei convenuti in solido ex art. 2054 c.c., senza esclusione, quindi di quanto previsto da tale norma, comma 2;

alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio legittimità, al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato;

stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quate, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore imputo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorse; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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