Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27172 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28524-2019 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIA FRANCESCA MONTEROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO BRIA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MUNGARI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

V.A., D.D.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 554/2019 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 17/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

G.L. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Cosenza, UnipolSai Assicurazioni S.p.a., V.A. e D.D.F., per sentir dichiarare – in relazione al sinistro avvenuto in ***** – la responsabilità del D.D. che, mentre era alla guida di un autoveicolo di proprietà della V. ed assicurato dalla predetta società, lo aveva investito, e per sentir, altresì, condannare i convenuti, in solido tra loro e in suo favore, “al risarcimento del “danno differenziale”, quale differenza tra la capitalizzazione della rendita annua riconosciuta dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed il danno quantificato secondo i criteri della responsabilità civile, pari ad Euro 19.429,44" o alla maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi dal di del sinistro al soddisfo, il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito.

Si costituì la Unipolsai Assicurazioni S.p.a., contestando la domanda sia nell’an che nel quantum e chiedendone il rigetto.

Il D.D., costituendosi, ammise la sua responsabilità e chiese di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice.

Il Giudice di pace accolse la domanda con sentenza che venne impugnata dalla Unipolsai Assicurazioni S.p.a..

Resistettero al gravame G.L. e D.D.F..

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 554/2019, pubblicata il 17 marzo 2019, ritenuto sussistente, il concorso di colpa tra il conducente del veicolo e il pedone, ex artt. 2054 e 1227 c.c., accolse per quanto di ragione il gravame e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, condannò la società assicuratrice, V.A. e D.D.F. al pagamento, in solido, di Euro 9.443,88 all’attualità, oltre interessi in misura legale sulla somma via via rivalutata, nonché degli esborsi per le c.t.u. espletate e alle spese del primo grado, con distrazione, e compensò le spese del secondo grado.

Avverso la sentenza del Tribunale G.L. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito Unipolsai Assicurazioni S.p.a. con controricorso, illustrato da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, rubricato “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nello specifico dell’art. 116 c.p.c,. art. 1227 c.c.”, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe “ricostruito la dinamica del sinistro basandosi su un’erronea e deviante interpretazione delle dichiarazioni rese dal testimone D’.”, fondando “il proprio convincimento su una sola frase estrapolata dal quadro probatorio offerto dalle dichiarazioni”.

Inoltre, sostiene il G. che il conducente dell’autoveicolo, in occasione di fatti in questione, non avrebbe adottato la prudenza necessaria al tipo di manovra effettuata (retromarcia) e che erroneamente sarebbe stato applicato l’art. 1227 c.c., in quanto sarebbe insussistente la condotta pericolosa del pedone.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass., ord., 17/01/2020, n. 842; Cass. 13/11/2014, n. 24204; Cass., 13/03/2009, n. 6168), come nella specie.

Va poi evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 21/07/2010, n. 17097; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 2/08/2016, n. 16056; Cass. ord., 4/07/2017, n. 16467; Cass., ord., 7/12/2017, n. 29404).

Inoltre, con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., ord., 7/12/2017, n. 29404) 2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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