LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 325-2020 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV, 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’ANGELO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA 16, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3222/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.
CONSIDERATO
che:
F.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti di Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (già La Fondiaria – SAI S.p.a.) e avverso la sentenza n. 3222/2019 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 14 maggio 2019, che ha accolto il gravame proposto dalla predetta società assicuratrice avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2679/2015 e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal F. e lo ha condannato alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e ha, altresì, disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Velletri per i reati che vorrà ravvisare in ordine alla deposizione del teste D.F.;
in particolare l’attore, in primo grado, aveva dedotto di aver riportato danni in un sinistro stradale avvenuto a Nettuno in data 16 febbraio 2011, allorché si trovava, in qualità di trasportato, nell’auto BMW 320 tg. *****, di proprietà e condotta da F.G., suo padre, ed assicurata dalla Fondiaria-SAI S.p.a. ed aveva chiesto la condanna di questi ultimi, convenuti in giudizio; il Tribunale adito, con la sentenza richiamata, tenuta sussistente la responsabilità di F.G. nella causazione dell’evento dedotto dall’attore, aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere, in favore di F.G., la somma di Euro 28.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di giudizio;
Unipolsai Assicurazioni (già Fondiaria-SAI S.p.a.) ha resistito con controricorso illustrato da memoria;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
RILEVATO
che:
effettivamente, come eccepito dalla parte controricorrente, il ricorso non risulta essere stato notificato dalla parte ricorrente nei confronti di F.G., proprietario dell’auto di cui si discute in causa, litisconsorte necessario e già parte nei due gradi del giudizio di merito, essendosi lo stesso costituito in primo grado ed essendo rimasto contumace in appello;
il rispetto, tuttavia, del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile (come nella specie, v. quanto appresso precisato), appare superflua, pur potendone, in tesi, sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.G., atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826 e Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass., ord., 21/05/2018, n. 12515; in tema di ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., v. Cass., ord., 30/01/2013 n. 2174, non massimata);
con l’unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile in relazione all’omesso esame di punti decisivi del contendere circa l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”;
il motivo e’, in parte, infondato, in quanto la sentenza impugnata è motivata con motivazione che non è né perplessa né incomprensibile e che chiaramente evidenzia le ragioni in base alle quali la Corte di merito ha, sulla base delle risultanze istruttorie, analiticamente esaminate nella sentenza impugnata, ritenuto di rigettare la domanda proposta per difetto di prova fin ordine al verificarsi del fatto storico del sinistro dedotto in citazione; inoltre, la Corte territoriale ha valutato gli elementi istruttori elencati a p. 16 del ricorso di cui il ricorrente denuncia la totale omessa considerazione evidenziandone, peraltro, aspetti di per sé non decisivi -, pur se ne ha motivatamente fornito una valutazione diversa da quella pretesa dal ricorrente, traendone le conclusioni già indicate;
il motivo e’, altresì, in parte, inammissibile, tendendo, in realtà, ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476; Cass., ord., 8/08/2019, n. 21187; Cass., ord., 4/07/2019, n. 16467);
ritenuto che:
per quanto sopra evidenziato, il ricorso debba essere rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
vada dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021