Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27177 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10595-2020 proposto da:

AV MOTORS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO, 7, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MADEO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO ANTONIO CALCAGNILE;

– ricorrente –

contro

M.A., S.E.S.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. R.G. 1706/2017 del TRIBUNALE di LECCE depositata il 12/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FRESA MARIO che, visto l’art.

380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga l’istanza di regolamento di competenza.

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 7 marzo 2017 A.V. Motors S.r.l. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, M.A. per sentirlo condannare al pagamento di una penale di Euro 113.980,00 per la mancata riconsegna di cinque autoveicoli presi a noleggio oltre al risarcimento del danno per Euro 142.000,00;

si costituì il convenuto, il quale espose di aver effettivamente preso a nolo tali automobili e di averle sub-noleggiate a tale S.E.S.;

venne disposta la chiamata in causa del S., che rimase contumace;

su istanza del M., il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 12 febbraio 2020, dispose la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Taranto a carico del terzo chiamato S.E.S., relativo, tra gli altri, ai fatti oggetto del giudizio civile;

A.V. Motors S.r.l. ha proposto regolamento di competenza basato su un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 295 e 75 c.p.p. e dell’art. 211 disp. att. c.p.p.;

le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.M. ha chiesto che la Corte accolga l’istanza di regolamento di competenza.

CONSIDERATO

che:

e’ principio consolidato che in tema di rapporto tra giudizi civili e penali, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell’accertamento penale rispetto a quello civile, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2, il processo può essere sospeso se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall’art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio ai sensi degli artt. 651,652 e 654 c.p.p. (Cass., ord., 22/12/2016, n. 26863; Cass., ord. 04/04/2016, n. 6510; Cass., ord. 17/11/2015, n. 23516; Cass., ord., 3/07/2009, n. 15641); in particolare, è stato precisato che, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato (Cass., ord., 15/07/2019, n. 18918; Cass., ord., 11/07/2018, n. 18202);

deve essere quindi riaffermato il principio secondo cui nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.c., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti;

la sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di P.C. nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass., ord., 03/02/2021, n. 2522; Cass., ord., 15/07/2019, n. 18918; Cass., ord. 11/07/2018, n. 18202);

come pure evidenziato dal P.G., l’ordinanza di questa Corte 15/07/2019, n. 18918, citata da controparte, non può essere invocata a sostegno della tesi che afferma la sospensione necessaria del processo in casi come quello ora all’esame; infatti, con la menzionata ordinanza, questa Corte ha escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il giudizio civile di risarcimento danni proposto da una banca nei confronti del presidente del c.d.a. per l’attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico ed il giudizio di accertamento in sede penale della responsabilità di tale soggetto dovuta ad illecita attività finanziaria, svolta parallelamente quella istituzionale e produttiva di un danno all’immagine della banca, ritenendo che tale accertamento non costituisse presupposto necessario per l’esperimento da parte della banca dell’azione generale di risarcimento del danno;

parimenti nel caso di specie, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità già richiamato, non può ravvisarsi una situazione di pregiudizialità tecnica tra il giudizio civile di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno instaurato dalla società A.V. Motors nei confronti di M.A. e del chiamato S.E.S., per la mancata restituzione di autoveicoli concessi in noleggio al primo e sub-noleggiati al secondo, e il processo penale instaurato a carico del S. per il reato di truffa e altri reati e avente ad oggetto più fatti, tra i quali l’aver preso a noleggio le vetture di diverse società, tra le quali quelle di A.V. Motors;

ritenuto che:

alla luce delle ragioni sopra espresse, il ricorso debba essere accolto, vada ordinata la prosecuzione del processo e la regolamentazione delle spese del presente procedimento vada rimessa al definitivo;

stante l’accoglimento del ricorso, vada dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e ordina la prosecuzione del giudizio; spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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