LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6784/2019 proposto da:
A.P., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Novelli giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato l’08/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal cons. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto dell’8-1-19 e comunicato nella stessa data il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di A.P., cittadino del Ghana, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile e in ogni caso di natura privata la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perché temeva di essere ucciso dai familiari di un uomo che aveva investito mentre svolgeva il suo lavoro di autista. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Ghana, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente denuncia con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità del decreto impugnato per motivazione apparente in punto credibilità della vicenda personale narrata, per non avere il Tribunale esplicitato le ragioni del proprio convincimento. Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (protezione sussidiaria) e con il terzo motivo la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (protezione umanitaria), deducendo che il Tribunale ha minimizzato la situazione del suo Paese e non ha adempiuto correttamente al dovere di cooperazione istruttoria, nonché dolendosi del diniego della protezione umanitaria, che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non richiede l’allegazione di motivi diversi da quelli posti a fondamento della richiesta delle altre forme di protezione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura.
2.1. Con la recentissima sentenza 01/06/2021 n. 15177, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente, purché tale autentica risulti chiaramente riferibile sia alla data che alla firma.
Tale interpretazione della portata precettiva della norma citata, hanno altresì chiarito le Sezioni Unite, risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
2.2. Nella specie, la procura contiene solo ed espressamente l’autentica della firma, senza alcun riferimento alla data, sicché è invalida, in applicazione dei principi suesposti, ed è pertanto precluso l’esame del merito.
3. Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, considerata la novità della questione trattata, risolta dalle Sezioni Unite con la recentissima pronuncia di cui si è detto.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021
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