Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27190 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19657/2020 proposto da:

M.M.D., elettivamente domiciliato in *****

presso lo studio dell’avvocato Pacanowski Ermanno che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal cons. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto pubblicato l’11-1-2019 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di M.M.D., cittadino della Guinea, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perché era militante nel partito UFDG ed era stato minacciato da persone appartenenti al partito antagonista, che avevano incendiato la sua casa. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Guinea, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo pec il 3-1-2020, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente censura con i motivi primo e secondo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata, per non avere il Tribunale esercitato il dovere di cooperazione istruttoria e consultato le fonti di conoscenza da cui risulta l’uso della forza da parte della polizia nei confronti dei manifestanti. Con il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, (protezione sussidiaria) e con il quarto motivo la violazione degli D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (protezione umanitaria), deducendo che il Tribunale ha minimizzato la situazione del suo Paese e non ha adempiuto correttamente il dovere di cooperazione istruttoria, nonché dolendosi del diniego della protezione umanitaria, che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non richiede l’allegazione di motivi diversi da quelli posti a fondamento della richiesta delle altre forme di protezione e risponde all’esigenza di tutela dei diritti umani. Con il quinto motivo eccepisce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost., per avere la novella introdotta nel 2017 soppresso il grado di impugnazione in appello.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura.

2.1. Con la recentissima sentenza 01/06/2021 n. 15177, le Sezioni Unte di questa Corte hanno chiarito che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente, purché tale autentica risulti chiaramente riferibile sia alla data che alla firma.

Tale interpretazione della portata precettiva della norma citata, hanno altresì chiarito le Sezioni Unite, risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

2.2. Nella specie, la procura contiene solo la dicitura “per autentica”, senza alcuna specificazione sulla data, sicché è invalida, in applicazione dei principi suesposti, ed è pertanto precluso l’esame del merito.

3. Nulle per le spese del giudizio di cassazione, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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