LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8723/2016 proposto da:
F. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, in via Ofanto n. 18, presso lo studio dell’avvocato Liuzzi Guido, rappresentata e difesa dall’avvocato Martella Silvano, con procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Orion Tech s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, in via Arangio Ruiz n. 23, presso lo studio dell’avvocato Macone Pierfrancesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Venturi Paolo, con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 254/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/05/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
La Orion Tech s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Torino la F. Costruzioni s.r.l., chiedendo l’accertamento del suo inadempimento all’accordo stipulato il 23.2.09, denominato dalle parti “pre-contratto”, con cui la convenuta, quale capogruppo dell’ATI, aggiudicataria del bando emesso dall’Autorità portuale di Palermo, aveva commissionato all’attrice la fornitura di parabordi completi di sets metallici, per il corrispettivo di Euro 793.270,00, con pronuncia di risoluzione contrattuale per grave inadempimento e condanna al risarcimento dei danni nella misura di Euro 325.615,00 pari alla differenza tra la somma pattuita e la somma convenuta con terzi fornitori per adempiere l’obbligo assunto con l’Autorità portuale.
La convenuta eccepì la nullità o annullabilità dell’accordo in questione per eccessiva onerosità, esponendo che: le parti non avessero stipulato un vero contratto, avendo la Orion Tech s.r.l. inviato un preventivo – da allegare all’offerta presentata nella gara pubblica – da considerare un mero preliminare; dopo l’aggiudicazione dell’appalto, la stessa convenuta aveva poi, nella consapevolezza dell’attrice, scelto altro fornitore per un prezzo migliore; l’attrice aveva, poi, a sua volto offerto una riduzione del 30% del prezzo convenuto nell’accordo, non accettata perché somma comunque superiore al prezzo offerto dal terzo.
Con sentenza del 31.3.14 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che l’accordo stipulato tra le parti non fosse vincolante, in quanto non definitivo, nonché la domanda riconvenzionale sull’abuso del diritto.
La Orion Tech s.r.l. impugnò tale sentenza, deducendo l’erronea interpretazione del documento firmato dalle parti quale contratto definitivo; si costituì la F. Costruzioni s.r.l..
Con sentenza emessa il 18.2.16 la Corte territoriale accolse l’appello, osservando che: la scrittura privata in questione (denominata “pre-contratto”), a prescindere dal titolo, non era assimilabile ad un preventivo (da intendere quale proposta unilaterale da accettare), ma costituiva un vero e proprio testo contrattuale, sottoscritto da entrambe le parti, contenente tutti gli elementi essenziali dell’accordo (l’elencazione delle forniture specifiche; i prezzi unitari; le misure e le dimensioni dei parabordi e dei set metallici; le condizioni di vendita; gli obblighi a carico delle parti; il divieto di cessione del contratto a terzi; la clausola di deroga alla competenza per le eventuali controversie giudiziarie); la premessa della scrittura privata – in cui era scritto che la Orion Tech s.r.l. partecipava alla gara d’appalto relativamente ai lavori di sistemazione e sostituzione dei parabordi e set metallici nell’area portuale di ***** e che intendeva affidare all’appellante la fornitura stessa – non rappresentava una mera manifestazione d’intenti dal momento che, immediatamente dopo, nella medesima premessa della scrittura era scritto “si conviene e si stipula quanto segue”, con successiva dettagliata elencazione dell’oggetto contrattuale e nessun rinvio ad un futuro diverso contratto definitivo; tale scrittura era stata sottoscritta dalla società appellata e inviata con fax; si era avverata la condizione sospensiva apposta all’accordo, essendo pacifico che nel luglio del 2009 la stessa società appellata si aggiudicò l’appalto; alla medesima conclusione, circa la stipula di un contratto definitivo, si perveniva anche sulla scorta dell’esame e dell’interpretazione del comportamento complessivo e successivo delle parti, dal momento che la missiva del 17.9.09, ricevuta dall’appellata, relativa alla proposta di parziale revisione dell’offerta, rappresentava la manifestazione dell’esigenza di approvvigionamento separato dei set metallici di fissaggio e faceva salve tutte le altre condizioni di fornitura, puntualizzando che, trascorso il termine di 30 gg., la validità della nuova offerta sarebbe decaduta, restando “validi ed immutabili tutti i prezzi di fornitura e le condizioni commerciali sottoscritte con pre-contratto”; la suddetta missiva non costituiva, dunque, una nuova e diversa offerta sostitutiva del precedente accordo, ma solo un gesto di disponibilità commerciale nei confronti della cliente; la Orion Tech s.r.l. aveva dimostrato di aver subito i danni derivanti dall’inadempimento della controparte attraverso la produzione di due contratti con fornitori terzi stipulati al fine di adempiere l’obbligazione contratta con la F. Costruzioni s.r.l., che erano stati correttamente stimati nella somma complessiva di Euro 325.615,00 pari alla differenza tra l’importo pattuito con la suddetta società e la somma degli importi pattuiti con i due suddetti fornitori, quale lucro cessante; l’appellata aveva genericamente contestato l’inopponibilità dei due predetti contratti con i terzi confermati, anche nel loro contenuto, da due testimoni, mentre non erano stati contestati i relativi conteggi ed i prezzi unitari allegati circa la spesa occorsa in esecuzione di tali contratti; era irrilevante l’anteriorità di quest’ultimi rispetto all’epoca dell’aggiudicazione dell’appalto all’acquirente, poiché oggetto della domanda introduttiva era il ristoro del mancato guadagno spettante alla fornitrice dipendente dall’esecuzione del contratto rimasto inadempiuto.
La F. Costruzioni s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi.
La Orion Tech s.r.l. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 1362 c.c. e omessa e falsa valutazione dell’intenzione dei contraenti nell’interpretazione della scrittura privata del 23.2.09, avendo la Corte d’appello erroneamente qualificato il documento sottoscritto dalle parti come contratto definitivo, immediatamente vincolante, non interpretando invece la comune intenzione delle parti attraverso l’esame letterale delle espressioni negoziali e del comportamento delle parti successivamente alla firma dell’accordo in questione.
In particolare, la ricorrente si duole della violazione delle regole ermeneutiche, in quanto: la Corte territoriale non aveva esaminato correttamente il significato complessivo delle clausole dell’accordo, non tenendo conto dell’elemento letterale contenuto nell’accordo secondo il quale le forniture avrebbero dovuto essere consegnate entro 150 gg. dall’ordine scritto della ricorrente che ne avesse indicato le modalità e i termini (ordine mai emesso); la Corte d’appello non aveva interpretato l’accordo secondo buona fede, mediante la corretta interpretazione di vari fatti (quali: il tenore letterale dell’accordo; la circostanza che il prezzo fosse ancora in discussione dopo l’aggiudicazione della gara pubblica; l’espressa volontà di un successivo ordine scritto dal quale far decorrere i termini della prestazione).
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., per aver il giudice di secondo grado ritenuto la sussistenza del danno risarcibile, in conseguenza del grave inadempimento ascritto alla società ricorrente, concretizzatosi attraverso la stipula di due contratti in lingua straniera con terzi fornitori prima dell’aggiudicazione dell’appalto che, in quanto contestati, sono stati confermati dai soli collaboratori della Orion Tech s.r.l.. La ricorrente lamenta altresì il calcolo dei danni per lucro cessante, anche contestando la pronuncia d’inammissibilità dei documenti prodotti con la memoria ex art. 183 c.p.c..
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, declinato attraverso i due capoversi sub a), è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti inerenti all’interpretazione del contenuto dell’accordo sottoscritto dalle parti; invero, la ricorrente deduce l’erronea applicazione delle regole ermeneutiche ma, in sostanza, prospetta una diversa interpretazione del contenuto contrattuale diretta a ribaltare quella posta a fondamento della sentenza impugnata. Invero, la Corte d’appello ha motivato in maniera corretta, argomentando sui vari criteri espressivi della comune intenzione delle parti, sia riguardo al significato letterale delle parole adoperate nell’accordo, sia riguardo all’esame dei vari documenti prodotti, delle dichiarazioni testimoniali, e del comportamento successivo delle parti.
Il secondo motivo è in parte infondato, e in parte inammissibile. La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia liquidato il danno da lucro cessante, utilizzando il contenuto dei due contratti stipulati dalla società controricorrente con i terzi fornitori che, contrariamente a quanto argomentato dal giudice d’appello, sarebbe stato analiticamente contestato, anche perché uno dei due contratti era stato redatto in lingua inglese e non tradotto.
In particolare, la ricorrente lamenta l’utilizzabilità della prova testimoniale sul contenuto dei suddetti contratti, in quanto proveniente da due collaboratori della Orion Tech s.r.l. e la mancata prova sia dell’esatta consistenza delle prestazioni convenute con tali contratti, sia della corrispondenza dei materiali indicati nell’accordo per cui è causa con quelli, successivamente, adoperati nell’appalto con l’Autorità portuale di *****.
La doglianza non è fondata in quanto: la Corte territoriale ha chiaramente ritenuto che gli elementi probatori acquisiti dimostrassero la piena inerenza dei due contratti conclusi con i terzi fornitori all’adempimento dell’obbligazione oggetto dell’appalto, gravante sulla controricorrente, resisi necessari a seguito dell’inadempimento della società ricorrente; le prove testimoniali rese dai collaboratori della Orion Tech s.r.l. sono state regolarmente assunte ed utilizzate, non emergendo alcun motivo d’inammissibilità o d’invalidità; i conteggi relativi al danno differenziale stimato dalla Corte d’appello sono stati contestati molto genericamente.
Inoltre, il motivo è anche generico, e dunque inammissibile, nella parte afferente alla ritenuta inutilizzabilità di alcuni documenti poiché prodotti tardivamente in appello (e che la ricorrente assume invece di aver prodotto in primo grado nei termini di cui all’art. 183 c.p.c.) dai quali sarebbe stata desumibile la prova di una diverso contenuto del contratto.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 8200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021