Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27235 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2639-2020 proposto da:

F.A., FE.AN., entrambe quali accettanti con beneficio d’inventario l’eredità del sig. F.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato CECILIA FURITANO, rappresentate e difese dall’avvocato LUIGI PICCIONE;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ AGRICOLA AGRI LIVING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RINALDO OCCHIPINTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2401/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Ragusa, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 03/04.01.2017, in accoglimento della domanda proposta da F.G. nei confronti della Società agricola AGRI LIVING a r.l., dichiarava risolto di diritto il contratto preliminare concluso fra le parti in data 10.03.2014 e modificato con contratto del 09.03.2015, condannando la convenuta, promissaria acquirente, alla rifusione delle spese processuali In virtù di appello interposto dalla Agri Living s.r.l., la Corte di appello di Catania, nella resistenza dell’appellato, che proponeva anche gravame incidentale, accoglieva l’impugnazione principale, respinta quella incidentale, e per l’effetto, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda attorea su cui avevano insistito in appello gli eredi di F.G., affermando che risultava documentalmente provato che il perfezionamento del contratto di acquisto del fondo sarebbe avvenuto attraverso finanziamento ISMEA, con impegno delle parti di completare nel più breve possibile e comunque entro il 10.04.2014, dovendo il definitivo essere stipulato entro il 10.04.2015 (termine differito poi al 10.04.2016), e se entro tale data la stipula dell’atto di compravendita non si fosse realizzata il contratto doveva ritenersi risolto da entrambe le parti, con evidente pattuizione di una condizione risolutiva nell’interesse unilaterale di uno dei contraenti.

Avverso la sentenza della Corte d’appello gli eredi F. propongono ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, cui replica la Agri Living con controricorso.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, rileva che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5 per la trattazione della causa in camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria.

Conclusivamente il giudizio deve essere rimesso al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza avanti alla Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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