Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27237 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25215-2018 proposto da:

R.M., in proprio e quale erede di R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANDOMENICO DANIELE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, *****;

– intimato –

avverso il decreto n. CRONOL. 270/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con decreto n. 270/2018 depositato il 6 febbraio 2018, in accoglimento dell’opposizione incidentale proposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter avverso il decreto del magistrato designato che accogliendo parzialmente la domanda di equa riparazione formulata da R.M. liquidava l’indennizzo in complessivi Euro 2.160,00 e in Euro 915,00 le spese del procedimento, ritendo fondata l’eccezione spiegata dall’Amministrazione ad avviso della quale nulla spettava alla opponente principale a titolo di indennizzo per il giudizio pensionistico introdotto dal padre dinanzi alla Corte dei Conti, Sez. giur. Toscana con ricorso del 30.07.1982 definito con sentenza del 07.06.2015, neanche in ragione della quota ereditaria, per manifesta infondatezza della domanda azionata nel giudizio presupposto L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2.

Avverso il decreto della Corte di appello fiorentina propone ricorso per cassazione la R., fondato su due motivi.

Il Ministero è rimasto intimato.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della parziale fondatezza del ricorso, è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5 per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza, stante la rilevanza delle critiche mosse circa il criterio di determinazione della temerarietà della lite nel giudizio presupposto.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2" Sezione civile della Corte di Cassazione, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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