LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11188 – 2019 R.G. proposto da:
Avvocato C.A., – c.f. ***** – in proprio, da sé medesima rappresentata e difesa, S.N. – c.f. ***** –
rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato CACCHIARELLI ALESSANDRA;
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla via Ildebrando Goiran, n. 23, presso lo studio dell’avvocato C.A..
– ricorrenti –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA delle ENTRATE – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge.
– controricorrenti –
e AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale di Firenze;
– Intimata –
avverso l’ordinanza dei 12/15.3.2019 del Tribunale di Firenze;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. In data 12.12.2008 N.S. presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al procedimento penale iscritto al n. 20577/2006 r.g.n. r. innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ed indicava quale proprio difensore di fiducia l’avvocato C.A..
2. Con decreto del 14.1.2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze accoglieva l’istanza.
3. Con decreto del 6.12.2017 il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze rilevava che N.S., seppur limitatamente al ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza di rigetto del riesame della misura della custodia cautelare, risultava assistito da due difensori e quindi revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
4. Con decreto del 7.12.2017 il Presidente aggiunto della sezione G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, preso atto dell’intervenuta revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettava la richiesta di liquidazione degli onorari depositata in data 15.6.2017 dall’avvocato C.A..
5. Con ricorso in data 25.5.2018 l’avvocato C.A. proponeva opposizione avverso il decreto del 6.12.2017 di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed avverso il decreto del 7.12.2017 di rigetto dell’istanza di liquidazione degli onorari.
Ne chiedeva l’annullamento.
6. Con ordinanza dei 12/15.3.2019 il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso in opposizione.
7. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso l’avvocato C.A., in proprio, e N.S.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze non ha svolto difese.
8. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di rimessione al Primo Presidente per l’assegnazione del procedimento alle sezioni penali di questa Corte; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
9. I ricorrenti hanno depositato memoria.
10. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91, comma 1, lett. b) e art. 100.
11. Gli atti vanno rimessi al Primo Presidente, perché valuti l’assegnazione del procedimento alle sezioni penali di questa Corte.
12. Invero nel caso di specie precipuamente la ricorrente C.A. si duole, sì, per il rigetto, con decreto del 7.12.2017, dell’istanza di liquidazione degli onorari ad ella spettanti quale difensore di N.S., imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
E tuttavia la mancata liquidazione è diretta conseguenza della revoca, con decreto del 6.12.2017, dell’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato, revoca ribadita in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 con l’ordinanza in questa sede impugnata.
D’altra parte il motivo di ricorso è teso a dimostrare che la revoca è stata erroneamente disposta, siccome “nella fattispecie non è ravvisabile alcuna fase processuale nella quale l’imputato S.N. sia stato difeso da due difensori” (così ricorso, pag. 7).
13. In questi termini esplica rilievo l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, alla cui stregua la “competenza” in ordine alla revoca spetta alle sezioni penali di questa Corte (cfr. Cass. (ord. interlocutoria) 24.3.2011, n. 6840, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’opposizione alla revoca del decreto di ammissione al suddetto patrocinio, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (nella specie, la S.C. ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione ad una sezione penale della stessa Corte); cfr. Cass. (ord. interlocutoria) 23.2.2011, n. 4407, secondo cui il ricorso per cassazione promosso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 4, avverso il provvedimento del tribunale che, nell’ambito di un procedimento penale, abbia fissato la concreta decorrenza del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia che rientra nell’ambito delle competenze delle Sezioni penali della Corte di cassazione, non avendo ad oggetto l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed ausiliari del giudice, di cui all’art. 170 del medesimo decreto).
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti del presente procedimento all’attenzione del Primo Presidente perché ne valuti l’assegnazione alle sezioni penali di questa Corte.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021