Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27248 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 607-2020 proposto da:

MORFIMARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73 SC B, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MILANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– resistente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1465/2019 della CORTE BARI, depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere GIUSEPPINA LEO.

RILEVATO

che:

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 24.6.2019, ha accolto parzialmente il gravame interposto da G.A., nei confronti della Morfimare S.r.l. e dell’INPS, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, resa il 12.12.2013, e, in parziale riforma della stessa, ha condannato la società al pagamento, in favore del G., della somma di Euro 20.511,60 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario espletato alle dipendenze della medesima dall’1.9.1994 al 30.6.2004, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ed altresì a versare i contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell’appellante, nei limiti della prescrizione maturata.

In primo grado la domanda era stata accolta limitatamente alla remunerazione della festività del Santo Patrono del 2003, nella misura di Euro 58,52, oltre accessori e regolarizzazione contributiva.

2. I giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che “sulla scorta di una valutazione complessiva e non atomistica delle numerose deposizioni raccolte sia stata raggiunta la prova piena e soddisfacente dell’osservanza, da parte dell’appellante, degli orari di lavoro da questo dedotti sin dall’atto introduttivo della lite…”, e che “nella specie il datore di lavoro non ha fornito la prova che l’orario di lavoro era realmente connotato da flessibilità”.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria; il G. e l’INPS non hanno svolto attività difensiva (l’Istituto ha depositato esclusivamente una procura speciale).

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi del codice di rito, art. 380-bis.

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso, testualmente, si censura: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nullità della sentenza” per errata valutazione della prova e carenza di motivazione, poiché “la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni di accoglimento della domanda”.

6. Con il secondo motivo, testualmente, si deduce: “art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”; questo motivo è stato articolato “in via subordinata rispetto alle deduzioni di cui al precedente motivo di ricorso” (v. pag. 10 del ricorso) e censura la valutazione della prova in ordine allo straordinario, perché “La Corte territoriale, trincerandosi dietro l’affermazione secondo cui “avendo parte appellante dato prova di aver osservato gli orari di lavoro da esso allegati”, ha sostanzialmente omesso di esaminare un punto assolutamente decisivo ai fini del giudizio, che aveva formato oggetto di ampia discussione tra le parti, tanto nel primo grado quanto in grado di appello: ai sensi dell’art. 2697 c.c., è onere del lavoratore – che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti al superamento del normale orario di lavoro, al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso – fornire la prova, seria, specifica e rigorosa della sussistenza di tutti gli elementi necessari diretti ad ottenere le maggiorazioni retributive rivendicate”.

7. Il primo motivo è inammissibile, poiché, nella sostanza, si censura la valutazione delle prove effettuata dalla Corte di Appello. In ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, qualora il ricorrente denunzi, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una differente valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass. n. 17611 del 2018; Cass. n. 13054 del 2014; Cass. n. 6023 del 2009). Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulla pretesa errata valutazione dei testi addotti da entrambe le parti, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 24958 del 2016; Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronunzia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148 del 2013; Cass. n. 14541 del 2014).

8. Egualmente inammissibile è il secondo motivo per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 24.6.2019.

9. Per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

10. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poiché il G. e l’INPS sono rimasti intimati (quest’ultimo, come riferito in narrativa, ha depositato esclusivamente una procura speciale senza svolgere difese).

11. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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